Imprese individuali
Gli imprenditori individuali sono tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese della provincia nella quale intendono stabilire la sede principale dell'impresa, inviando la Comunicazione unica.
Destinatari
A seconda delle caratteristiche dell'attività economica svolta, l'imprenditore individuale deve optare per la sezione nella quale intende iscriversi: sezione ordinaria o sezione speciale.
Nella Sezione Ordinaria si iscrive l'imprenditore commerciale (non piccolo) che esercita una o più delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ.: produzione di beni e servizi; intermediazione nella circolazione dei beni; trasporto di cose e persone; attività bancaria e assicurativa; attività ausiliarie delle precedenti.
Nella Sezione Speciale si iscrivono le seguenti figure:
- Piccolo imprenditore commerciale di cui all'art. 2083 c.c.
- Coltivatore diretto di cui all'art. 2083 c.c.
- Imprenditore agricolo (non coltivatore diretto) di cui all'art. 2135 c.c.
Nella Sezione Speciale sono altresì "annotate" le imprese artigiane.
E' "piccolo imprenditore commerciale" ai sensi dell'art. 2083 c.c. chi svolge attività di produzione di beni o servizi di intermediazione, ecc.:
- con carattere di continuità
- con l'apporto del lavoro proprio e dei familiari
- eventualmente con l'utilizzo di dipendenti, ma comunque con prevalenza del lavoro proprio e dei familiari rispetto sia al lavoro dei dipendenti, sia del capitale investito nell'impresa.
E' "coltivatore diretto" chi svolge un'attività agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore sopradescritto.
E' "imprenditore agricolo" chi esercita un'attività agricola senza possedere una o più delle caratteristiche del coltivatore diretto sopracitate.
E' artigiano colui che svolge un'attività avente per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi con le caratteristiche del piccolo imprenditore e con i requisiti previste dalle norme vigenti sull'artigianato.
Sono escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest'ultime.
Per ulteriori informazioni sulle imprese artigiane si veda la sezione del sito Albo Imprese Artigiane.
Modalità operativa
Dal 1 aprile 2010 è obbligatoria la procedura della Comunicazione Unica per tutte le imprese, comprese quelle individuali, che permette di assolvere, per via telematica, tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell'impresa.
Le imprese individuali, pertanto, devono presentare le domande in formato digitale e non possono più essere accettate pratiche cartacee.
Per tutte le istruzioni per la compilazione dei modelli informatici si veda anche la sezione del sito Istruzioni per la compilazione della modulistica Registro Imprese.
Atti e documenti allegati
Alle domande/denunce al R.I. o R.E.A. devono essere allegati gli atti soggetti per legge a iscrizione o al deposito.
Devono essere altresì allegati, con l'osservanza delle forme previste dalla legge, gli atti di natura privata che comprovano l'attività svolta (ad es. copia della lettera d'incarico di agente di commercio).
Non è necessario allegare atti provenienti da pubbliche amministrazioni (licenze, autorizzazioni, ecc.) i cui estremi vanno obbligatoriamente dichiarati sui moduli.
La documentazione da allegare varia a seconda del tipo di attività si vedano anche le schede del Manuale delle Attività Economiche sul sito.
Si ricorda che per la corretta individuazione dell'attività secondo la classificazione ATECO, per un supporto nella descrizione dell'attività da inserire nella modulistica Registro Imprese e per informazioni sulla normativa REA "associata" alla denuncia di una attività si veda anche la sezione Ateco Esperto del sito.
Pratica semplice
Sul portale registroimprese.it è disponibile la nuova procedura semplificata per aprire o chiudere un'impresa individuale.
Si tratta di un servizio che consente al titolare di impresa individuale di presentare, in completa autonomia, una domanda di iscrizione (con o senza immediato avvio dell'attività) o di cancellazione al Registro Imprese e verificarne successivamente lo stato di avanzamento
Per tutte le informazioni, requisiti dal sito Pratica semplice RI.
Obbligo dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC
Dal 20 ottobre 2012 è stato introdotto l'obbligo per le imprese individuali di comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC (D. L. n.179/2012 - L. n. 221/2012).
L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, in caso di mancata integrazione, la domanda si intenderà non presentata.
La PEC iscritta al Registro Imprese deve essere univoca
In base a chiarimenti Ministeriali non è possibile iscrivere una medesima PEC su due distinte imprese.
Con lettera circolare del 9 maggio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che "alla luce della normativa vigente, risulta oggi indubitabile che per ogni impresa (sia essa societaria o individuale) debba essere iscritto, nel registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile".
Pertanto ogni impresa è tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese di un proprio univoco, autonomo indirizzo di posta elettronica, esclusivamente riconducibile alla stessa e, infine, che l'indirizzo PEC denunciato deve essere valido e attivo.
I titolari in possesso di dispositivo di firma digitale possono comunicare la PEC utilizzando la procedura semplificata pratica semplice disponibile sul sito Registroimprese.it.
Costi
Iscrizione del solo indirizzo della PEC: è esente da bollo e diritti di segreteria.
Iscrizione e modifiche diritti di segreteria Euro 18,00 + bollo di Euro 17.50
Attenzione: per le imprese esercenti attività regolamentate - installazione d'impianti, autoriparazione, pulizie e facchinaggio - i diritti sono maggiorati di Euro 9,00 per le imprese individuali
Apertura, modifica o cancellazione di unità locali: Euro 18, 00 no bollo
Cancellazioni: solo bollo da Euro 17,50
Per approfondimenti si veda la sezione Diritti di segreteria e imposta di bollo del sito.
Per gli importi del Diritto annuale si veda la sezione apposita del sito.
Normativa
- Codice Civile
- DPR 581/95
- DPR 558/99
- D.L. 31/01/2007 n.7 art. 9 (convertito dalla L. 02/04/2007 n.40)
- Circolare n. 3668/C del 27/02/2014 del MSE - Istruzioni compilazione nuova modulistica informatica
- Parere 28 dicembre 2015 - Sede dell'impresa individuale