Diritto Annuale 2025

Nessuna modifica rispetto al diritto annuale 2024

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota n° 0127214 del 18/12/2024 ha formalizzato gli importi del diritto annuale 2025.

Con proprio decreto del 23 febbraio 2023, pubblicato sul sito istituzionale in data 17 aprile 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, per gli anni 2023, 2024 e 2025, la maggiorazione del diritto annuale del 20%, per il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Tale maggiorazione va applicata al montante già ridotto del 50% per effetto dell'art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n. 114) di progressiva riduzione del gettito del diritto annuale a decorrere dall'annualità 2015.

Gli importi indicati nella tabella che segue sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%, e degli opportuni arrotondamenti, e riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025:

Tipologie di imprese Sede
Euro
Unità locali
Euro
Imprese che pagano in misura fissa
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 120,00 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 53,00 11,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole 60,00 12,00
Società semplici non agricole 120,00 24,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) 120,00 24,00
Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.) 120,00 24,00
Soggetti iscritti soltanto al REA 18,00 //
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria) // 66,00

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al Registro delle Imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applicano al fatturato 2024 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi, così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il criterio individuato nella nota n. 19230 del 30/03/2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi). Dopo tale calcolo va aggiunta la maggiorazione del 20% , per il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Si riportano, a tal fine, le fasce di fatturato e relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

Scaglioni di fatturato
(somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)

Aliquote
da euro a euro
0 100.000,00 € 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00

0,001%
(fino ad un massimo di euro 40.000,00

Variazione del tasso legale di interesse

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/12/2024, pubblicato in G.U. n. 294 del 16/12/2024, ha variato il tasso legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c., che passa dal 2,5% al 2%.

Dal 01/01/2025, quindi, tale percentuale dovrà essere utilizzata nel calcolo degli interessi legali (a partire dall'anno 2025) da eseguirsi per il pagamento del diritto annuale con ravvedimento operoso.

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pubblicato il 30/12/2024 ultima modifica 30/12/2024