Diritto Annuale 2025
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota n° 0127214 del 18/12/2024 ha formalizzato gli importi del diritto annuale 2025.
Con proprio decreto del 23 febbraio 2023, pubblicato sul sito istituzionale in data 17 aprile 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, per gli anni 2023, 2024 e 2025, la maggiorazione del diritto annuale del 20%, per il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Tale maggiorazione va applicata al montante già ridotto del 50% per effetto dell'art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n. 114) di progressiva riduzione del gettito del diritto annuale a decorrere dall'annualità 2015.
Gli importi indicati nella tabella che segue sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%, e degli opportuni arrotondamenti, e riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025:
Tipologie di imprese | Sede Euro |
Unità locali Euro |
Imprese che pagano in misura fissa | ||
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | 120,00 | 24,00 |
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | 53,00 | 11,00 |
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa | ||
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole | 60,00 | 12,00 |
Società semplici non agricole | 120,00 | 24,00 |
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) | 120,00 | 24,00 |
Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.) | 120,00 | 24,00 |
Soggetti iscritti soltanto al REA | 18,00 | // |
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria) | // | 66,00 |
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al Registro delle Imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applicano al fatturato 2024 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi, così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il criterio individuato nella nota n. 19230 del 30/03/2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi). Dopo tale calcolo va aggiunta la maggiorazione del 20% , per il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Si riportano, a tal fine, le fasce di fatturato e relative aliquote da utilizzare per i calcoli:
Scaglioni di fatturato |
Aliquote | |
da euro | a euro | |
0 | 100.000,00 | € 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 |
0,001% |
Variazione del tasso legale di interesse
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/12/2024, pubblicato in G.U. n. 294 del 16/12/2024, ha variato il tasso legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c., che passa dal 2,5% al 2%.
Dal 01/01/2025, quindi, tale percentuale dovrà essere utilizzata nel calcolo degli interessi legali (a partire dall'anno 2025) da eseguirsi per il pagamento del diritto annuale con ravvedimento operoso.