Diritto Annuale 2024
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota n° 383421 del 20/12/2023 ha formalizzato gli importi del diritto annuale 2024, confermando per l'anno 2024 gli importi dell'anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l'anno 2014 - Decreto MISE 8 gennaio 2015).
Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento della misura del diritto annuale del 20 per cento (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Tale maggiorazione va applicata al montante già ridotto del 50% per effetto dell'art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n. 114) di progressiva riduzione del gettito del diritto annuale a decorrere dall'annualità 2015.
Gli importi indicati nella tabella che segue sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%, e degli opportuni arrotondamenti, e riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024:
Tipologie di imprese | Sede Euro |
Unità locali Euro |
Imprese che pagano in misura fissa | ||
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | 120,00 | 24,00 |
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | 53,00 | 11,00 |
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa | ||
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole | 60,00 | 12,00 |
Società semplici non agricole | 120,00 | 24,00 |
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) | 120,00 | 24,00 |
Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.) | 120,00 | 24,00 |
Soggetti iscritti soltanto al REA | 18,00 | // |
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria) | // | 66,00 |
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al Registro delle Imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2023 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi, così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il criterio individuato nella nota n. 19230 del 30/03/2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi). Dopo tale calcolo va aggiunta la maggiorazione del 20%, per il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Si riportano, a tal fine, le fasce di fatturato e relative aliquote da utilizzare per i calcoli:
Scaglioni di fatturato |
Aliquote | |
da euro | a euro | |
0 | 100.000,00 | € 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 |
0,001% |
La data scadenza pagamento è LUNEDI' 01 LUGLIO 2024, ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, con la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza - quindi entro il 31 luglio per chi ha la scadenza del 01 luglio - con la sola maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La maggiorazione va sommata al diritto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.
Eventuali proroghe di scadenza di versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO: ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, il termine dei versamenti che scadono il 30 giugno 2024, ovvero il 01 luglio 2024, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, è prorogato al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.
La proroga riguarda anche il pagamento del diritto annuale.