Diritto annuale 2023

Si informa che in data 17/04/2023 è entrato in vigore il decreto del 23/02/2023 che autorizza, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento delle misure del diritto annuale del 20%.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0339674 del 11.11.2022, ha determinato, per l'anno 2023, le misure del diritto annuale per i soggetti che, dall'1/01/2023 chiedono l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese o aprono nuove unità locali o sedi secondarie, nonché dai nuovi soggetti REA. Gli importi sono identici rispetto a quelli stabiliti a partire dall'anno 2017 (pari alla misura prevista nel 2014, ridotta del 50%).

Si informa che in data 17/04/2023 è entrato in vigore il decreto del 23/02/2023 che autorizza, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento delle misure del diritto annuale del 20%.

Le imprese che, prima della data del 17/04/2023 (data di entrata in vigore del suddetto decreto), hanno effettuato il pagamento del diritto annuale, senza considerare la maggiorazione del 20%, dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il 30/11/2023, per non pagare sanzioni ed interessi.

La data di scadenza per il pagamento del diritto annuale è VENERDI' 30 GIUGNO (ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare), con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi (scadenza 30 luglio prorogata al 31 luglio perché il 30 è domenica) con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

N.B.: la possibilità di pagare la maggiorazione entro il 30/11/2023 non sposta il termine originario di pagamento; pertanto chi effettuerà il versamento oltre il 30/11/2023 potrà regolarizzare con ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza originaria di pagamento.

Eventuali proroghe di scadenza dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

Differimento dei termini di versamento per i soggetti ISA

Allegati

Decreto 23.02.2023

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pubblicato il 19/04/2023 ultima modifica 27/07/2023