Diritto annuale 2015
Differimento dei termini di versamento
Ai sensi del DPCM 9 giugno 2015 "Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore" (G.U. n. 134 del 12/06/2015):
- i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2015, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore, o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5,115 e 116 del DPR n. 917/1986, a società, associazioni e imprese con i requisiti sopra indicati,
effettuano il versamento anche del diritto annuale 2015:
- entro il 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.