Diritto annuale 2014

Differimento dei termini di versamento

Ai sensi del DPCM del 13 giugno 2014 "Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli sudi di settore" (G.U. n. 137 del 16/06/2014):

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore, o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legge n. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità);
  • i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del DPR n. 917/1986, a società, associazioni e imprese che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore,

effettuano il versamento anche del diritto annuale 2014:

  • entro il 7 luglio 2014 senza alcuna maggiorazione;
  • dal 8 luglio 2014 al 20 agosto 2014 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.