Importi dovuti e scadenze

Diritto Annuale 2024

Nessuna modifica rispetto al Diritto Annuale 2023

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota n° 383421 del 20/12/2023 ha formalizzato gli importi del diritto annuale 2024, confermando per l'anno 2024 gli importi dell'anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l'anno 2014 - Decreto MISE 8 gennaio 2015).

Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento della misura del diritto annuale del 20 per cento (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Tale maggiorazione va applicata al montante già ridotto del 50% per effetto dell'art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n. 114) di progressiva riduzione del gettito del diritto annuale a decorrere dall'annualità 2015.

Gli importi indicati nella tabella che segue sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%, e degli opportuni arrotondamenti, e riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024:

Tipologie di imprese Sede
Euro
Unità locali
Euro
Imprese che pagano in misura fissa
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 120,00 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 53,00 11,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole 60,00 12,00
Società semplici non agricole 120,00 24,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) 120,00 24,00
Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.) 120,00 24,00
Soggetti iscritti soltanto al REA 18,00 //
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria) // 66,00

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al Registro delle Imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2023 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi, così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il criterio individuato nella nota n. 19230 del 30/03/2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi). Dopo tale calcolo va aggiunta la maggiorazione del 20%, per il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Si riportano, a tal fine, le fasce di fatturato e relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

Scaglioni di fatturato
(somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)

Aliquote
da euro a euro
0 100.000,00 € 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001%
(fino ad un massimo di euro 40.000,00

La data scadenza pagamento è LUNEDI' 01 LUGLIO 2024, ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, con la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza - quindi entro il 31 luglio per chi ha la scadenza del 01 luglio - con la sola maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La maggiorazione va sommata al diritto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.
Eventuali proroghe di scadenza di versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO: ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, il termine dei versamenti che scadono il 30 giugno 2024, ovvero il 01 luglio 2024, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, è prorogato al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.
La proroga riguarda anche il pagamento del diritto annuale.

Diritto annuale 2023

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0339674 del 11.11.2022, ha determinato, per l'anno 2023, le misure del diritto annuale per i soggetti che, dall'1/01/2023 chiedono l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese o aprono nuove unità locali o sedi secondarie, nonché dai nuovi soggetti REA. Gli importi sono identici rispetto a quelli stabiliti a partire dall'anno 2017 (pari alla misura prevista nel 2014, ridotta del 50%).

Si informa che in data 17/04/2023 è entrato in vigore il decreto del 23/02/2023 che autorizza, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento delle misure del diritto annuale del 20%.

Le imprese che, prima della data del 17/04/2023 (data di entrata in vigore del suddetto decreto), hanno effettuato il pagamento del diritto annuale, senza considerare la maggiorazione del 20%, dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il 30/11/2023, per non pagare sanzioni ed interessi.

La data di scadenza per il pagamento del diritto annuale è VENERDI' 30 GIUGNO (ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare), con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi (scadenza 30 luglio prorogata al 31 luglio perché il 30 è domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.

N.B.: la possibilità di pagare la maggiorazione entro il 30/11/2023 non sposta il termine originario di pagamento; pertanto chi effettuerà il versamento oltre il 30/11/2023 potrà regolarizzare con ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza originaria di pagamento.

Diritto annuale 2022

Nessun cambiamento rispetto al 2021

L'importo dovuto per il 2022 viene determinato considerando la riduzione del 50% fissata dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114. A tale misura deve essere aggiunta la maggiorazione del 20%, destinata al finanziamento di progetti strategici, disposta con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 marzo 2020. Pertanto le misure fisse e le modalità di calcolo di quanto dovuto alla scrivente Camera di Commercio restano invariate rispetto al 2021.

La data scadenza pagamento è GIOVEDI' 30 GIUGNO 2022, ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, con la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza maggiorando la somma da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. I versamenti che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza ulteriori maggiorazioni. Conseguentemente la data scadenza pagamento con la sola maggiorazione dello 0,40% è LUNEDI' 22 AGOSTO 2022. La maggiorazione va sommata al diritto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

Eventuali proroghe di scadenza dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

Importi dovuti per imprese iscritte in Sezione Speciale

Tipo di Impresa Sede Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese senza unità locali € 53,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese con unità locali (l'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale) € 52,80 € 10,56
Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole € 60,00 € 12,00
Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole € 120,00 € 24,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 € 120,00 € 24,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria € 66,00
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a  € 18,00

Importi dovuti per imprese iscritte in Sezione Ordinaria

Le imprese individuali iscritte in Sezione Ordinaria pagano l'importo fisso di 120,00 euro.

Per le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese il diritto annuale dovuto per la sede è determinato applicando al fatturato del periodo d'imposta 2020 (modello IRAP 2021) la tabella che segue:

Scaglioni di fatturato Aliquota Importo dovuto per la sede
da euro a euro
0,00 100.000,00 Misura fissa € 200,00
100.000,01 250.000,00 0,015% € 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00
250.000,01 500.000,00 0,013% € 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000,00
500.000,01  1.000.000,00 0,010% € 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000,00
1.000.000,01 10.000.000,00 0,009% € 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00
10.000.000,01 35.000.000,00 0,005% € 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00
35.000.000,01 50.000.000,00 0,003% € 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00
oltre 50.000.000,00 0,001% € 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00


L'importo risultante dal conteggio in tabella deve essere quindi ridotto del 50%, aumentato del 20% e arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.

Allo stesso risultato si perviene se l'importo viene ridotto del 40% e arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.
Conseguentemente l'importo dovuto per la sede da parte delle imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro è di euro 120,00.
Anche l'importo massimo da versare di 40.000,00 euro è soggetto a riduzione con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare per la sede sarà superiore a 24.000,00 euro.
Per le unità locali è dovuto un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, da calcolare prima dell'arrotondamento finale, fino ad un importo massimo di 120,00 euro per ciascuna unità locale (importo già ridotto del 50% e aumentato del 20%).

Foglio di calcolo (N.B. il campo sigla provincia è obbligatorio)

Importi dovuti per imprese di nuova iscrizione e per l'apertura di nuove Unità Locali

Tipo di Impresa Sede Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese € 53,00 € 11,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese € 120,00 € 24,00
Società semplici iscritte contestualmente anche nella sezione speciale delle imprese agricole € 60,00 € 12,00
Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole € 120,00 € 24,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 € 120,00 € 24,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria  € 66,00
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a  € 18,00
Tutte le altre imprese iscritte in sezione ordinaria diverse da quelle sopra indicate (s.n.c., s.a.s., società di capitali, soc. coop., soc. mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, GEIE, ecc.) € 120,00 € 24,00

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pubblicato il 03/09/2019 ultima modifica 19/06/2024