Consorzi con attività esterna e contratti di rete: obbligo di deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio
La prima scadenza rilevante della campagna bilanci riguarda i consorzi con attività esterna di cui all'art. 2612 c.c. ed i contratti di rete dotati di organo comune e di fondo patrimoniale.
In particolare i consorzi con attività esterna di cui all'art. 2612 c.c. il cui esercizio chiude il 31.12 sono tenuti a depositare, ai sensi dell'art. 2615 bis del c.c., nel registro imprese competente per la sede la situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio e quindi entro il prossimo 28 febbraio 2018.
Si ricorda che l'espressione situazione patrimoniale equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 c.c. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis c.c. alle norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa, dovranno essere presentate nel formato elaborabile XBRL.
Il deposito deve essere effettuato da un amministratore del consorzio con modello B (codice atto 720) cui appunto deve essere allegata la situazione patrimoniale.
Analogo obbligo per i contratti di rete in presenza delle condizioni ex art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009, in tali ipotesi entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio l'organo comune redige una situazione patrimoniale e la deposita nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la rete.
Il deposito deve essere effettuato con modello B (codice atto 722) cui deve essere allegata la situazione patrimoniale in formato XBRL
Si rammenta che in caso di omissione o ritardo del deposito della situazione patrimoniale ai soggetti obbligati verranno applicate le sanzioni amministrativi previste per legge.