Bilanci 2017 - Nuova informativa su omesso deposito del bilancio

Avviso alle imprese di mailing massivo per gli anni 2007-2010

Si fa seguito alle precedenti informative (ultima la newsletter del 20 marzo) per comunicare le ulteriori iniziative in tema di qualità della banca dati registro imprese e, in particolare, per i bilanci.

Da nuove verifiche effettuate sono emerse delle incongruenze circa il deposito del bilancio di esercizio riguardante almeno uno degli anni dal 2007 al 2010.

Ciò premesso, si informa che, a tutte le società interessate, in questi giorni perverrà nella propria casella PEC un nuovo invito a verificare la propria posizione, relativamente al periodo sopra indicato e, se il caso, a provvedere all'invio telematico dei bilanci di esercizio regolarmente approvati, ma per qualsiasi motivo non ancora depositati rispettando l'ordine cronologico degli esercizi di riferimento, iniziando dal bilancio relativo all'esercizio più vecchio.

Si evidenzia che a tale scopo è disponibile il nuovo Manuale operativo Bilanci 2017 che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci (il manuale è online sul sito www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it oltre che da sito della CCIAA www.mo.camcom.it).

Si ricorda ancora una volta che, ai sensi dell'art. 2435 c.c., il deposito rappresenta un preciso obbligo a carico degli amministratori delle società di capitali e cooperative, da assolvere entro 30 gg. dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci dei documenti relativi e che, l'art. 2630 c.c. stabilisce che "Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo".

Quindi, ferme restando le sanzioni per il ritardo, si sottolinea ancora una volta che il perdurare dell'inadempimento rischia seriamente di minare il principio di trasparenza sotteso all'azione amministrativa nonché la regolare tenuta della banca dati del Registro delle Imprese e impone dunque di operare sia le dovute segnalazioni alla competenti Autorità per gli accertamenti del caso sia tutte le iniziative consentite dalla legge a tal fine.