Spedizionieri

Indicazioni operative per l'attività di spedizioniere (aggiornate al D.Lgs. 147/2012)

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 23 aprile 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2013) il Ministero ha prorogato al 30 settembre 2013 i termini per mediatori marittimi; agenti e rappresentanti di commercio; spedizionieri e mediatori commerciali per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 e 11 dei decreti ministeriali del 26 ottobre 2011 che disciplinano le modalità di iscrizione al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo REA.

Sono spedizionieri gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie.
L'art. 76 del D.Lgs. n. 59/2010 ha disposto la soppressione dell'elenco degli spedizionieri.

Permangono i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività dall'art. 6 della Legge 14 novembre 1941, nr. 1442, così come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. n. 59/2010 e dall'art. 14 del D.Lgs. 147/2012.

A decorrere dal 12 maggio 2012 sono operativi i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 che prevedono nuove modalità d'iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti d'affari in mediazione, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, nonché la definitiva soppressione dei relativi Ruoli ed Elenchi.

Le imprese di spedizione presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia dove intendono esercitare l'attività apposita SCIA, con utilizzo esclusivo dei modelli telematici approvati con Decreto Ministeriale, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge in materia di spedizionieri.

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali dovrà presentare una SCIA per ciascuna di esse e presso ogni sede e unità locale nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti.

La data di inizio attività deve essere contestuale alla presentazione della SCIA.

Requisiti

Per lo svolgimento dell'attività di spedizioniere l'art. 6 della Legge 14 novembre 1941, nr. 1442, così come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 26 marzo 2010, nr. 59, richiede la presenza di requisiti morali, professionali e finanziari

Requisiti morali

Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 quindi tutti gli amministratori delle società di capitali, tutti i soci di società di persone (esclusi gli accomandanti), tutti gli amministratori di consorzi e delle relative imprese consorziate.

Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del D.lgs. n. 159/2011, della L. n. 575/1965 e della L. n. 646/1982.

Requisiti finanziari

L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le imprese individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata

Requisiti professionali

Tutti i legali rappresentanti in caso di società, il titolare nel caso di impresa individuale e gli eventuali preposti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;

b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.

Cauzione

L'impresa è tenuta anche a costituire una cauzione a favore CCIAA di Modena per Euro 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività.

La cauzione potrà essere prestata tramite deposito presso la "Ragioneria Territoriale dello Stato" (Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Verifica requisiti

L'Ufficio Registro Imprese ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive contenute nella SCIA e, cosi come previsto dall'art. 19 comma 3 della L. 241/90, in caso di verificata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione di attività fatto salvo, se possibile, la possibilità di conformare la stessa entro il termine fissato dall'Ufficio.

In relazione a pareri dell'Agenzia delle entrate non si applica più la Tassa di Concessione Governativa alle attività regolamentate. (Vedi notizia completa)

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

L'Ufficio del Registro delle Imprese di Modena, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto MISE del 26 ottobre 2011, è tenuto alla verifica dinamica della permanenza del possesso dei requisiti dei soggetti esercitanti l'attività di spedizioniere disciplinata dalla Legge n. 1442/1941, in attuazione degli articoli 73 e 80 del D. Lgs. n. 59/2010.

Infatti ai sensi delle norme citate l'Ufficio Registro delle Imprese è tenuto a verificare, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.

I soggetti interessati riceveranno via PEC o con raccomandata a/r una nota con l'invito a presentare apposita pratica Comunica con allegato modulo di autocertificazione da restituire allo scrivente Ufficio, debitamente compilato e firmato da tutti i soggetti interessati, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Tale adempimento si assolve con la presentazione della Comunicazione unica completa della seguente documentazione:

  • modello di autocertificazione Verifica dinamica requisiti spedizionieri - in formato PDF/A - ISO 19005 - compilato e sottoscritto da un legale rappresentante;
  • modello di autocertificazione Verifica dinamica requisiti spedizionieri - Onorabilità - compilato e sottoscritto da parte di tutti i legali rappresentanti di società diversi dal firmatario del Modello verifica dinamica requisiti spedizionieri e da tutti i responsabili tecnici nominati dall'imprenditore a tale ramo di attività, anche se nominati in localizzazioni ubicate in province diverse da quella della sede;
  • modello di autocertificazione Verifica dinamica requisiti spedizionieri - Antimafia - compilato e sottoscritto da parte di soggetti diversi dal legale rappresentante / responsabili tecnici;

La compilazione della pratica telematica avviene con le seguenti modalità:

  • chi utilizza l'applicativo ComunicaStarweb sceglie, dalla sezione Dati impresa, la voce Conferma dei requisiti per attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo;
  • chi utilizza Software diversi genera un modello S5 e indicare nel Modulo Note la causale: Verifica dinamica della permanenza dei requisiti spedizionieri.

In tutti i casi è necessario allegare, in formato PDF/A - ISO 19005, i modelli di autocertificazione sottoscritti digitalmente dal/dai soggetto/i che la rende/ono.

Nel caso in cui un'impresa con sede in altra provincia debba ottemperare all'adempimento della revisione solo per unità locali presenti nella provincia di Modena occorre compilare la modulistica per il Registro Imprese selezionando dall'applicativo ComunicaStarweb (o altro analogo) la voce Variazione, quindi indicare quale Camera destinataria quella di Modena e spuntare la voce Variazione unità locale.

Dopo aver selezionato l'unità locale oggetto di comunicazione, proseguire senza modificare nulla e concludere inserendo nel campo NOTE la seguente informazione:

Verifica dinamica permanenza requisiti spedizionieri ai sensi del D.M. 26.10.2011

Tutta la documentazione, firmata digitalmente, dovrà essere inclusa nella pratica selezionando nel campo "Tipo documento" il codice C47 (Modello verifica dinamica requisiti).

L'adempimento è esente da imposta di bollo ed è soggetto al versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 18,00.

Per l'assistenza alla predisposizione e all'invio della comunicazione è possibile contattare il Supporto specialistico o l'Ufficio Registro Imprese tramite mail: registro.imprese@mo.camcom.it.

La modulistica da utilizzare per l'adempimento è pubblicata sul sito internet della Camera di commercio di Modena nella sezione Moduli e Guide presente nella pagina delle attività regolamentate - spedizionieri.

La pubblicazione all'Albo tiene luogo di notifica quando le lettere raccomandate di avvio del procedimento non raggiungono i destinatari

La mancata presentazione della pratica telematica - Comunicazione unica verifica dinamica requisiti - nei termini sopra indicati comporterà l'inibizione alla continuazione dell'attività di spedizioniere con contestuale annotazione nella posizione R.E.A. di codesta impresa della cessazione della medesima attività e, se ne ricorrono i presupposti, l'adozione di procedimenti disciplinari.

Disposizioni transitorie

Le imprese attive ed iscritte nell'elenco autorizzato alla data del 12 maggio 2012 devono procedere all'aggiornamento di ciascuna sede o unità locale presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario esercitano l'attività entro un anno dalla predetta data, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività.

Per approfondire tutte le novità si invita a consultare i decreti e le circolari ministeriali in materia (vedi normativa e allegati).

Modalità operativa

Strumenti

Dal 14 maggio 2012 l'applicativo StarWeb è aggiornato ed integrato con la nuova modulistica ministeriale per la predisposizione della SCIA (è possibile utilizzare software di altri produttori che abbiano implementato le specifiche tecniche ministeriali).

Nella sezione allegati disponibile la guida operativa redatta da Infocamere per la compilazione della pratiche.

Modulistica e allegati

Modulistica registro imprese valorizzata nel riquadro Albi e compilata come da istruzioni ministeriali.

Modulistica Spedizionieri compilato, a seconda degli adempimenti, nelle sezioni necessarie Anagrafica, SCIA, intercalare Requisiti (vedi decreto attuativo).

Occorre inoltre allegare alla SCIA:

  • Scansione della documentazione comprovante la costituzione della fideiussione, il possesso di immobili, il deposito vincolato in denaro o titoli (in caso di capitale sociale sottoscritto e versato inferiore ai 100.000 Euro) ed invio dell'originale alla Camera di Commercio di Modena, Area Registro Imprese, Via Ganaceto 134, 41121 Modena.
  • Scansione della documentazione comprovante la costituzione della cauzione;
  • Eventuale documentazione e/o dichiarazioni sostitutive a dimostrazione del requisito professionale.

Nelle note dei modelli requisiti della SCIA i soggetti interessati devono rendere le seguenti dichiarazioni relative alle misure antimafia: “Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del D. Lgs 159/2011, della L. n. 575/1965 e della L. n. 646/1982”.

Costi

Imposta di bollo quando prevista per l'adempimento e diritti di segreteria come da tabelle ministeriali vigenti.

Normativa

  • Legge n. 1442 del 14.11.1941
  • Art. 19 Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.
  • Art. 76 D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010
  • Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011
  • Art. 14 D.Lgs. n. 147 del 06.08.2012

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Azioni sul documento

pubblicato il 15/10/2019 ultima modifica 30/08/2023