Nuove incompatibilità per i mediatori
La Legge Europea 238/2021 - in vigore dal 1 febbraio 2022 - all'art. 4 ha riformulato le incompatibilità per i mediatori di cui alla Legge 39/89.
Di seguito il nuovo testo del comma 3 art. 5 L. 39/89:
3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.