Nuova modifica della disciplina della S.C.I.A. (art. 19 della L. 241/90) in vigore dal 28 agosto 2015
Con la Legge 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. n. 187 del 13 agosto 2015) è stata modificata in più punti la Legge 241/90 e, in particolare, la disciplina della S.C.I.A.
Il comma 3 dell’art. 19 della suddetta Legge 241/90 è stato infatti modificato con il nuovo testo che segue:
"3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata."
Quindi, rispetto alla precedente previsione normativa, a seguito dei controlli sulle SCIA camerali (effettuati nei 60 giorni successivi alla presentazione), l’attività verrà sospesa fin tanto che la stessa non venga conformata sulla base della richiesta formale inviata all'impresa ed entro il termine assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni.
Pertanto, per non incorrere in tali sospensioni dell’attività intrapresa, si invitano gli interessati a controllare e presentare le SCIA complete di ogni elemento e presupposto necessario (per la compilazione, requisiti e altre informazioni si rimanda alle sezione dell'area del sito dedicata Registro Imprese/ Attività Regolamentate).