Nuova disciplina della incompatibilità per le imprese di mediazione

Legge Europea 2018 modificato art. 5 della L. 39/89

La Legge 3 maggio 2019, n. 37 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea" - Legge europea 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2019 (in vigore dal 26 maggio 2019) introduce un nuova disciplina della incompatibilità per le imprese di mediazione.

Art. 2 - Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione - Procedura di infrazione n. 2018/2175

1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi."

Sul tema pubblicato sul sito del MISE la Circolare 3719/C del 10.5.2019 prot. 107259.

Allegati

MISE - Circolare 3719/C del 10.5.2019 prot. 107259