Manutenzione del verde
Errata corrige - Si segnala il rilascio di una versione aggiornata del Modulo per la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto di Notorietà
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 28 luglio 2016 e dalla Delibera della Giunta regionale Emilia Romagna n. 444 del 26 marzo 2018 - che ha recepito l'Accordo n. 50 del 22 febbraio 2018 sancito in conferenza Stato-Regioni - l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde pubblico o privato individuate dal codice Ateco 81.30.00 (cura e manutenzione del paesaggio) è subordinato al possesso dei requisiti di
cui all'art. 12 della legge 154/2016 ovvero:
- a) l'iscrizione nel Registro Ufficiale dei produttori (R.U.P.) di cui all'articolo 20 comma 1 lett. a) e c) del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214;
- b) l'attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze (corso di formazione o titoli specificati nel punto 3 della citata Delibera della Giunta regionale).
Sono inoltre titolati ad esercitare l'attività di manutenzione del verde solo coloro che sono in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 7 dell'accordo del 22/02/2018 sancito in Conferenza Stato-Regioni. In particolare il punto h) dell'accordo consente di continuare l'attività di manutenzione del verde per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa biennale alla data del 22/02/2018 (data di stipula dell'accordo), mentre l'esperienza lavorativa maturata successivamente a tale data non può essere tenuta in considerazione.
Le imprese già iscritte nel Registro delle imprese ed esercenti tale attività al 25 agosto 2016, data di entrata in vigore della legge 154/2016, devono regolarizzare la propria posizione entro il prossimo 22 febbraio 2020 nominando il preposto responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui sopra, con riferimento a quanto disposto all'art. 7 del citato accordo in conferenza Stato-Regioni; qualora il preposto non sia il titolare o legale rappresentante dell'impresa dovrà essere comprovato il rapporto di immedesimazione di questi con l'impresa (ad esempio dipendente, collaboratore familiare, socio ecc.).
Analogamente le imprese iscritte nel Registro delle imprese dopo la data del 25 agosto 2016, dovranno provvedere, entro il 22 febbraio 2020, alla nomina del preposto responsabile tecnico che sia in possesso, in alternativa, del requisito dell'iscrizione al R.U.P. o di un attestato di idoneità, comprovandone il rapporto di immedesimazione qualora non sia esso stesso il titolare o legale rappresentante dell'impresa. Si precisa che per questa tipologia d'impresa il preposto responsabile tecnico non può far valere quale requisito professionale di un'eventuale esperienza lavorativa maturata in quanto non rientra nei casi di esenzione indicati dal punto 7, lett. h) dell'accordo in parola.
Pertanto tali imprese - qualora non abbiano già adempiuto - sono tenute a presentare - entro il 23 marzo 2020 ed esclusivamente per via telematica con la modalità della "Comunicazione Unica" - la pratica di designazione del preposto responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopra citata.