Legge Regione Emilia Romagna n. 21/2017 Norme in materia di produzione e vendita di pane
E' scaduto il 31 maggio 2018 il termine per la comunicazione al SUAP da parte dei panifici attivi del nominativo del responsabile dell'attività produttiva
L'art.10, comma 1, Legge Regione Emilia Romagna n.21/2017 prevede che i panifici attivi comunichino entro il 31 maggio 2018 al SUAP il nominativo del responsabile dell'attività produttiva.
Visto il testo letterale di tale articolo che espressamente stabilisce l'annotazione nel Registro delle Imprese del responsabile dell'attività produttiva (e non solo l'implementazione del fascicolo d'impresa con la comunicazione e gli allegati presentati al SUAP da effettuarsi con il collegamento telematico tra gli Enti interessati tramite piattaforma regionale) per darne pubblicità occorre presentare la pratica di ComUnica RI/REA mediante:
- modello I2 e riq. 21 abilitazioni professionali, euro 18 di diritti di segreteria, per impresa individuale artigiana;
- modello I2 e Int. P riq. 7 altre cariche rea (rtc), euro 18 di diritti di segreteria, per impresa individuale non artigiana;
- modello S5 e Int. P riq. 7 altre cariche rea (rtc) , euro 30 di diritti di segreteria, per le società artigiane e non.
Questa comunicazione unica è esente dall'imposta di bollo.