Agenti di Affari in Mediazione
Con parere del 9 marzo il Ministero ha evidenziato che, nel caso di variazione del legale rappresentante, le società di mediazione devono contemporaneamente provvedere a comunicare l'evento al Registro delle imprese e ad inviare apposita comunicazione al Repertorio Economico Amministrativo (REA) relativa ai requisiti di idoneità del nuovo legale rappresentante, necessari per la prosecuzione dell'attività mediatizia ai sensi degli artt. 3 e 10 del D.M. 26 ottobre 2011.
In assenza di ciò, dovrà essere dato avvio da parte camerale alla sospensione della pratica concernente il solo adempimento societario nei confronti del R.I., nonché dovrà essere invitata la società a procedere anche agli adempimenti verso il REA entro un congruo termine, pena l'inibizione d'ufficio alla prosecuzione dell'attività (attività che, nelle more della richiesta regolarizzazione, deve essere comunque - temporaneamente - sospesa per mancanza di legale rappresentante abilitato).
Per completezza si allega il testo del parere MISE.
Per tutte le informazioni sulle pratiche relative sono disponibili le guide regionali e le sezioni del sito dedicate alle attività regolamentate.