Imprese di facchinaggio
In relazione a pareri dell'Agenzia delle entrate non si applica più la Tassa di Concessione Governativa alle attività regolamentate. (Vedi notizia completa)
Dal 14 settembre 2012 aboliti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
Con l'entrata in vigore dell'articolo 10 del D.gls. 147/2012, per svolgere l'attività di facchinaggio non sono più richiesti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
L'esercizio dell'attività di facchinaggio è soggetto al possesso di:
Requisiti di onorabilità:
- assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27/121956, n.1423, 31/05/1965, n. 575 e 13/09/1982, n.646 e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- assenza di pronuncia di condanna penale per violazioni della legge 23 ottobre 1960, n. 142
I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:
- dal titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
- da tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni;
- degli amministratori per le società di capitali e le cooperative.
Le imprese di facchinaggio vengono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività.
Le fasce di classificazione sono le seguenti:
- inferiore a 2,5 milioni di €
- da 2,5 milioni di € a 10 milioni di €
- superiore a 10 milioni di €
Le imprese attive da meno di tre anni , ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
L'inserimento nella fascia di classificazione avviene sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione, a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dei compensi ricevuti. Non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita l'impresa.
La variazione negativa della fascia di classificazione è comunicata entro 30 giorni dal verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa.
In allegato al D.M. 221/2003, pubblicato sulla G.U. del 20/05/2003 è disponibile il modello relativo (Mod.b).
Destinatari
Coloro che intendono esercitare, in forma di impresa, individuale o societaria, l'attività di facchinaggio.
Le attività di facchinaggio soggette al disposto del D.M. 30 giugno 2003, n.221 sono:
- portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari, facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti da trasformazioni delle compagnie o gruppi portuali in base all'er.21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;
- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione della cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
Nell'applicazione delle disposizioni in materia di facchinaggio occorre far riferimento alla movimentazione relativa alle singole attività indicate al secondo punto, ad es. nella mattazione, si deve far riferimento alla movimentazione dei prodotti della mattazione, secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3570 del 30/12/2003.
La normativa sul facchinaggio non si applica qualora questa attività sia solo strumentale all'attività principale di spedizione, trasloco, logistica, trasporto.
Modalità operativa
L'esercizio dell'attività è soggetto alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
Il modello SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) da allegare alla pratica deve essere codificato utilizzando il codice: C23
La SCIA deve essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica e va allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2).
La SCIA deve contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.
L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione di tale segnalazione all'amministrazione competente.
La Camera di Commercio ha 60 giorni a disposizione per la verifica dei requisiti e prendere i provvedimenti necessari in caso di riscontri negativi.
L'esercizio dell’attività è soggetto al versamento dei diritti di segreteria previsti dalle tabelle vigenti.
In caso di variazione di compagine societaria / cariche sociali va allegato il modello Intercalare Requisiti Facchinaggio.
Normativa
- D.M. 30 giugno 2003, n. 221
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - art. 19
- Legge 2 aprile 2007, n.40
- D.lgs. 147/2012