Imprese di autoriparazione
Autoriparatori: riqualificazione meccatronica
Scadenza al 5 gennaio 2024
Il termine per le imprese di autoriparazione, abilitate alla sola sezione meccanica-motoristica o elettrauto, per la riqualificazione alla nuova sezione meccatronica, è in scadenza al 05/01/2024.
Sono in corso di spedizione informative alle imprese non ancora regolarizzate.
ATTENZIONE
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124", a decorrere dall'11/12/2016 sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche le attività di autoriparazione e commercio ingrosso.
Dal 01/07/2017 per iniziare tali attività occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza
In particolare si segnala che per l'attività di autoriparazione con impatto acustico:
- a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale dovrà essere presentata una SCIA Unica al SUAP competente;
- b) in caso di emissioni superiori ai limiti di zonizzazione dovrà essere presentata una SCIA condizionata al SUAP competente.
Si consiglia di contattare preventivamente il Comune di riferimento.
Vedi anche REGIMI AMMINISTRATIVI ATTIVITÀ ECONOMICHE DAL 01/07/2017.
In relazione a pareri dell'Agenzia delle entrate non si applica più la Tassa di Concessione Governativa alle attività regolamentate. (Vedi notizia completa)
Le imprese che intendono svolgere le attività autoriparazione devono presentare tramite la Comunicazione Unica una pratica al Registro Imprese o Albo Artigiani del luogo dove intende esercitare con allegata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la designazione del responsabile tecnico per ogni officina.
Definizioni
La Legge 122/92 e la Legge 224/2012 disciplinano l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose (attività di autoriparazione).
Rientrano in tale attività tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.
L'attività di autoriparazione a seguito delle modifiche di cui alla L. 224/2012 (in vigore dal 05/01/2013) si distingue nelle attività di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista
Requisiti
Il responsabile tecnico deve possedere i seguenti requisiti personali e di onorabilità:
- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità o extracomunitario residente in Italia in possesso di permesso di soggiorno valido;
- non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 122/92 per i quali è prevista una pena detentiva.
Requisiti tecnico-professionali
Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
- laurea in materia tecnica attinente l'attività
- diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività
- diploma di maturità professionale
- titolo di studio a carattere tecnico professionale congiuntamente ad un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni come operaio qualificato;
- prestazione lavorativa svolta in una impresa del settore, per un periodo non inferiore a tre anni, nell'arco degli ultimi cinque in qualità di operaio qualificato.
Si intendono posseduti da un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio prestatore d'opera, amministratore, dipendente, collaboratore familiare).
Titoli di studio
Disponibile la guida regionale contenente le linee guida condivise dalle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna sui titoli di studio idonei per il conseguimento dei requisiti professionali per le attività di autoriparazione, di impiantistica e di pulizie disciplinate, rispettivamente, dalla L. 122/1992, dal D.M. 37/2008 e dalla L. 82/1994.
Nuova Sezione Meccatronica
Meccatronica - Nuovo invito a presentare l'attestazione di partecipazione al corso abilitante
Avviso alle imprese e soggetti interessati inadempienti
Dal 5 gennaio 2013 sono in vigore le modifiche dell'art. 1 della L. 122/92 che introducono la nuova sezione meccatronica unificando le precedenti sezioni di meccanica-motoristica ed elettrauto.
Norme transitorie
L'art. 3 reca le norme transitorie per le imprese che, alla data di entrata in vigore di tale modifica, sono già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della Legge di modifica, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.
Le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data.
Per approfondimenti e casi particolari si rimanda al testo della Legge e alla Circolare n. 3659/C del Ministero dello Sviluppo Economico.
Conversione Meccatronica
Si informa che si è proceduto con la conversione massiva nella nuova sezione "meccatronica" dei requisiti delle imprese iscritte al registro delle imprese e attive per l'attività di "autoriparazione" e abilitate sia alla sezione "elettrauto" sia alla sezione "meccanica motoristica".
Con tale procedura le precedenti sezioni abilitanti "elettrauto" e "meccanica motoristica" ai sensi della L. 122/92 sono state convertite nella corrispondente sezione meccatronica adottata ai sensi della vigente L. 224/2012 in vigore dal 5 gennaio 2013 tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla Circolare ministeriale n. 3659/C del 11 marzo 2013.
Terminati i lavori di conversione, per i casi dubbi, l'Ufficio si riserva di contattare le imprese per eventuali richieste di regolarizzazione.
Ulteriori indicazioni per la meccatronica
Letta la Circolare n. 3659/C si ricorda che in base alle modifiche in vigore dal 5 gennaio 2013 le imprese abilitate alle attività di meccanica-motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per cinque anni ovvero fino al 5 gennaio 2018.
Entro i cinque anni le imprese dovranno estendere l'abilitazione delle persone preposte alla gestione tecnica all'intero settore della meccatronica, in via alternativa, tramite:
- La frequenza del responsabile tecnico agli appositi corsi integrativi di formazione regionale limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta
- Esperienza lavorativa: la dimostrazione di un'esperienza professionale qualificata e documentata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'interessato nel settore di attività non posseduta corredata da copia documentazione fiscale relativa al periodo di esercizio dell'attività previsto dalla norma di tre anni negli ultimi cinque (la decorrenza deve essere calcolata dalla data di presentazione della SCIA).
Per avere una documentazione sufficientemente probante e articolata dell'attività effettivamente esercitata si ritiene congrua la presentazione di minimo n. 6 fatture di lavori eseguiti per ogni anno e che tali interventi devono essere di natura diversa seppur facenti parte dello stesso sistema complesso del veicolo.
Per determinare i sistemi complessi dell'autoveicolo si può far riferimento all'elenco non esaustivo. - Titoli: la rivalutazione del titolo di studio.
In sintesi entro la scadenza di cui sopra il titolare o legale rappresentante dell'impresa che deve dichiarare l'ampliamento delle attività alla "meccatronica" dovrà inoltrare apposita pratica telematica di Comunicazione Unica di variazione dell'attività nella sede (o nell'eventuale unità locale) indicando quale inizio attività di meccatronica la data di presentazione della denuncia e con allegata la modulistica per l'autocertificazione dei requisiti del soggetto che assumerà la qualifica di "Responsabile Tecnico" e l'autocertificazione antimafia.
Meccatronica - Proroga di cinque anni del termine per l'abilitazione all'esercizio dell'attività
Con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sono state apportate modifiche normative in materia di attività di autoriparazione di cui alla Legge n. 224/2012 con, tra le altre cose, proroga del termine per le imprese, già iscritte al Registro Imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e abilitate solo ad una delle attività di meccanica-motoristica e/o elettrauto, entro il quale le stesse debbano regolarizzarsi per l'attività di Meccatronica (dieci anni dall'entrata in vigore della L. 224/2012 ovvero entro 4 gennaio 2023).
Autoriparazione e regolarizzazione meccatronica
Riepilogo indicazioni ministeriali a seguito delle modifiche normative di cui alla Legge 27/12/2017 n. 205 e tabella riassuntiva regionale
Richiesta dell'attestazione di partecipazione al corso abilitante per meccatronica
Imprese escluse dalla proroga dei termini (Legge 27 dicembre 2017, n. 205)
Informativa alle imprese e ai soggetti interessati
Modalità operativa avvio attività
La modulistica Registro Imprese da utilizzare mediante Comunica: modulo S5 e UL per le società, I1, I2 e UL per le imprese individuali più l'intercalare P per la nomina del responsabile tecnico.
Dal 01/07/2017 per iniziare tali attività occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza
La data di inizio attività deve coincidere con la data di spedizione della pratica telematica.
La Camera di Commercio ha 60 giorni a disposizione per la verifica dei requisiti e prendere i provvedimenti necessari in caso di riscontri negativi.
L'esercizio dell'attività è soggetto al versamento dei diritti di segreteria previsti dalle tabelle vigenti.
Per le imprese già esercenti l'attività, nel caso di aggiunta o sostituzione di Responsabile Tecnico, alla modulistica prevista dal Registro Imprese o dall'Albo Artigiani, va trasmesso l'allegato RT disponibile nella sezione modulistica.
Riconoscimento delle qualifiche professionali estere
I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all’estero e che intendono svolgere un’attività lavorativa in Italia, trovano in questa sezione le informazioni, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è disciplinato ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.
Il Ministero dello Sviluppo Economico rappresenta l'autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali in riferimento alle attività regolamentate quali: Installazione di impianti; Autoriparazione; Pulizie; Agenti di affari in mediazione; Agenti e rappresentanti di commercio; ecc.
Per tutte le informazioni e modalità di presentazione della domanda si rimanda al sito del MISE.
Avvertenze
In ogni officina (sede o unità locale) che esercita l'attività di riparazione di veicoli a motore circolanti su strada deve essere preposto un responsabile tecnico.
Un responsabile tecnico non può ricoprire tale carica in altra impresa.
Massimario dei pareri ministeriali in materia di autoriparazione - Disponibile la versione aggiornata al 10 aprile
È online la prima release 2019 del massimario dei pareri, circolari ed altri atti interpretativi rilasciati dal MiSE in tema di autoriparazione, aggiornata al 10 aprile 2019.
Normativa
- D. Lgs. 222/2016
- Legge n. 122/92
- Legge n. 224/2012
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3637/c
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - art. 19
- D.P.R. 558/1999