Commercio all'ingrosso
Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Nuovi regimi amm.vi e nuova modulistica
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124", a decorrere dall' 11/12/2016 sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche le attività di autoriparazione e commercio ingrosso.
Dal 01/07/2017 per iniziare tali attività occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza.
Commercio ingrosso non alimentare:
- a) in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di esercizi e depositi (es. magazzini) fino a 400 mq dovrà essere presentata la comunicazione alla Camera di Commercio o al SUAP competente specificando nelle note della pratica che i mq sono inferiori a 400 mq;
- b) in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di esercizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq dovrà essere presentata una SCIA Unica al SUAP competente.
Commercio ingrosso alimentare:
- a) dovrà essere presentata una SCIA Unica al SUAP competente.
Si consiglia di contattare preventivamente il Comune di riferimento
Per completezza si veda anche Regimi amministrativi attività economiche dal 01/07/2017.
Modulistica unificata e standardizzata
Accordo del 22 febbraio 2018 in Conferenza unificata per l'adozione di moduli unificati e semplificati. Procede il costante lavoro del Governo e delle Regioni per la unificazione e la semplificazione della modulistica utilizzata da imprese e cittadini per presentare domande, segnalazioni e comunicazioni alla P.A.
In particolare sono stati approvati i nuovi moduli unificati e semplificati SCIA relativi alle attività di:
- Commercio all'ingrosso (alimentare e non alimentare)
- Facchinaggio
- Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
La segnalazione certificata di inizio/modifica/cessazione di attività deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune competente (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza o, quando previsto, direttamente alla Camera di Commercio sui nuovi moduli adottati.
Si rinvia alle piattaforme telematiche di riferimento per la pubblicazione della modulistica.
Requisiti
Dal 14 settembre 2012 aboliti i requisiti professionali per il commercio all'ingrosso settore alimentare. Con l'entrata in vigore dell'articolo 9 del D.gls. 147/2012 l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso del settore alimentare è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso è subordinata al possesso di requisiti morali che vengono verificati dalla Camera di Commercio.
I requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.lgs. 59/2010 devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali la legge prevede l'accertamento antimafia ossia dai titolari per le imprese individuali e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale, da tutti i soci di s.n.c., dai soci accomandatari di s.a.s., dal legale rappresentante e dagli eventuali componenti l'organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% ed dai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A., per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato da coloro che le rappresentano stabilmente in Italia, dal preposto.
Ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 (come modificato dal D.Lgs. 147/2012) non possono esercitare l'attività commerciale:
- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
Modalità operativa
Tramite la Comunicazione Unica si denuncia l'inizio o la modifica delle attività al Registro delle Imprese\REA.
La segnalazione certificata di inizio/modifica/cessazione di attività deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune competente (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza o, quando previsto, direttamente alla Camera di Commercio sui nuovi moduli adottati.
Si rinvia alle piattaforme telematiche di riferimento per la pubblicazione della modulistica.
Si raccomanda di codificare correttamente la SCIA con il codice C25 - commercio ingrosso.
Ai sensi della normativa vigente sulla base di quanto dichiarato verranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni rese per quanto di competenza camerale e, qualora, emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000) e si procederà all'inoltro degli atti alla competente Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
Si procederà alla verifica dell'insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia) per i soggetti indicati all'art. 2 del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998.
Pertanto si raccomanda di procedere con le opportune verifiche prima della sottoscrizione delle dichiarazioni.
Link
- Italia Semplice
- Regione E.R. - Modulistica adottata dalla Regione Emilia-Romagna (Atto amministrativo n. 438 del 26/03/2018)
- Regione E.R. - SuapER
- Regolamento per le modalità di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni (Approvato con deliberazione del Consiglio n. 17 del 01/12/2015)
Normativa
- D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114
- D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59
- Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147
- Legge Regionale Emilia-Romagna 26 luglio 2003 n. 14
- Legge Regionale Emilia-Romagna 21 maggio 2007 n. 6
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (igiene dei prodotti alimentari)
- Risoluzione n. 114972 del 23 giugno 2014
- Risoluzione n. 34177 del 9 febbraio 2016
- Risoluzione n. 398620 del 26 settembre 2017 - Avvio dell'attività di commercio all'ingrosso alimentare - Richiesta parere