Cancellazioni retroattive

Obbligo di documentare la cancellazione tardiva dall'Albo Artigiani

Si ricorda che le cancellazioni dell'impresa artigiana per cessazione dell'attività o per perdita dei requisiti di cui alla L. 443/85, con data evento anteriore oltre i 12 mesi, devono essere motivate con documentazione probatoria oggettiva che deve essere, quando possibile, anche autocertificata.

A titolo esemplificativo, come indicato dal parere CRA allegato, risulta documentazione probante:

  • la cessazione Iva (se però la denuncia Iva è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva)
  • la cessazione Inail (se però la denuncia Inail è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva)
  • attività lavorativa dipendente prevalente (si ricorda che il part-time superiore a 20 ore settimanali fa decadere dai requisiti di impresa artigiana)
  • iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria
  • cessione azienda
  • cessione beni strumentali

Allegati

Parere CRA 2012

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pubblicato il 06/03/2023 ultima modifica 06/03/2023