Cancellazioni retroattive
Obbligo di documentare la cancellazione tardiva dall'Albo Artigiani
Si ricorda che le cancellazioni dell'impresa artigiana per cessazione dell'attività o per perdita dei requisiti di cui alla L. 443/85, con data evento anteriore oltre i 12 mesi, devono essere motivate con documentazione probatoria oggettiva che deve essere, quando possibile, anche autocertificata.
A titolo esemplificativo, come indicato dal parere CRA allegato, risulta documentazione probante:
- la cessazione Iva (se però la denuncia Iva è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva)
- la cessazione Inail (se però la denuncia Inail è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva)
- attività lavorativa dipendente prevalente (si ricorda che il part-time superiore a 20 ore settimanali fa decadere dai requisiti di impresa artigiana)
- iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria
- cessione azienda
- cessione beni strumentali