Iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane

Modalità di presentazione adempimenti relativi all'Albo delle imprese artigiane

Con l'entrata in vigore della L.R. n. 1/2010 l'unica modalità consentita per la presentazione delle comunicazioni all'Albo Regionale delle imprese Artigiane è la Comunicazione Unica, di cui alla Legge n. 40/2007, da inviare alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese - territorialmente competente, completa di tutte le autocertificazioni e delle attestazioni richieste dalla norma redatte ai sensi del DPR n. 445/00.

Rimangono invariati i requisiti generali per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane previsti dalla Legge Quadro n. 443/1985.

Iscrizioni

A norma dell'art. 3 della Legge regionale 1/2010, al fine dell'iscrizione, modificazione, cancellazione dall'Albo, l'interessato presenta alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

La comunicazione unica, predisposta sull'apposita modulistica e corredata a mezzo delle autocertificazioni e delle attestazioni richieste, vale quale adempimento che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana con conseguente iscrizione nell'Albo regionale e nella relativa sezione provinciale delle imprese artigiane o nella separata sezione per i consorzi e le cooperative e l'avvio immediato dell'attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione

Modifiche

A norma dell' art. 4 della L.R.. n. 1/2010, le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, la comunicazione unica, corredata a mezzo delle autocertificazioni ed attestazioni richieste, in ordine a:

  • le modificazioni dei requisiti artigiani;
  • la cessazione dell'attività;
  • la perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.

Cancellazioni

Con riferimento ai procedimenti di cancellazione, la cancellazione delle imprese dal Registro Imprese sia d'ufficio, sia su istanza di parte, vale anche quale adempimento automatico per la cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane e dagli elenchi previdenziali, sul presupposto che non può esistere un'impresa artigiana se non esiste impresa (Direttiva Regionale in materia di artigianato del 20 luglio 2011)

Si ritiene che mentre l'impresa inattiva a seguito di cancellazione dal Repertorio Economico Amministrativo può conservare l'iscrizione al Registro Imprese, ciò non può accadere per l'Albo Artigiani, sul presupposto che il titolare o i soci partecipanti che non svolgano l'attività propria dell'impresa perdano i requisiti prescritti dall'art. 2 della legge n. 443/85 di professionalità e prevalenza.
Di conseguenza tale fattispecie comporta l'automatica cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane e dagli elenchi previdenziali dell'impresa a far tempo dalla data di cancellazione dal Repertorio Economico Amministrativo (Nota organizzativa gestione albo artigiani: imprese inattive del 12/03/2013)

Di conseguenza la cancellazione Albo Imprese Artigiane è necessaria solo quando l'impresa non è più artigiana per perdita dei requisiti di artigianalità per ragioni diverse dalla cessazione di tutta l'attività. Ad esempio per superamento dei limiti dimensionali, per perdita dei requisiti relativi alla diretta partecipazione al lavoro e al potere di amministrazione, ecc.

Cancellazioni retroattive

Obbligo di documentare la cancellazione tardiva dall'Albo Artigiani

Si ricorda che le cancellazioni dell'impresa artigiana per cessazione dell'attività o per perdita dei requisiti di cui alla L. 443/85, con data evento anteriore oltre i 12 mesi, devono essere motivate con documentazione probatoria oggettiva che deve essere, quando possibile, anche autocertificata.

A titolo esemplificativo, come indicato dal parere CRA, risulta documentazione probante:

  • la cessazione Iva (se però la denuncia Iva è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva)
  • la cessazione Inail (se però la denuncia Inail è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva)
  • attività lavorativa dipendente prevalente (si ricorda che il part-time superiore a 20 ore settimanali fa decadere dai requisiti di impresa artigiana)
  • iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria
  • cessione azienda
  • cessione beni strumentali

Modulistica

In funzione di tali modifiche normative sono stati adeguati i modelli di autocertificazione del possesso dei requisiti artigiani.

Pertanto il possesso dei presupposti e dei requisiti di legge per il riconoscimento della qualifica artigiana deve essere attestato mediante la compilazione del MODELLO AA, approvato dalla Regione Emilia Romagna in data 18/05/2011, che obbligatoriamente va allegato alla pratica Comunica.

La modulistica esistente, approvata dal MSE, in cui risulta già presente l'intercalare AA utilizzato per comunicare dati all'AIA e agli enti previdenziali, viene integrata con tale modello che reca le dichiarazioni di possesso dei requisiti artigiani rese ai sensi degli art. 46 e 47 del testo unico sulla documentazione amministrativa DPR 445/2000.

Modalità operativa

Per la predisposizione e l'invio delle pratiche recanti adempimenti verso l'Albo Regionale delle Imprese Artigiane, è possibile utilizzare uno qualsiasi dei prodotti software di compilazione delle pratiche di Comunicazione Unica quali FEDRAPLUS o programmi compatibili.

Il sistema camerale rende disponibile il servizio STARWEB, gratuitamente accessibile a tutti gli "utenti Telemaco", sviluppato nell'ottica di semplificare la predisposizione delle pratiche da inviare all'Albo delle Imprese Artigiane.

Altre informazioni sulle modalità di accesso e sulle principali funzioni del servizio StarWeb sono disponibili nelle sezioni dedicate "Comunicazione Unica" e "ComUnicaStarweb"

Nella nuova versione di Starweb, in linea dal 30/06/2011, il modello AA di cui sopra viene generato in automatico nella preparazione della pratica e va sottoscritto digitalmente.

Per chi utilizza il programma FedraPlus o altri programmi di compilazione, il modello AA dovrà essere compilato, sottoscritto con firma digitale (o autografa) dal titolare/legale rappresentante e trasmesso in PDF/A in allegato alla pratica, unitamente a documento di riconoscimento nel caso di firma autografa.

Ulteriore documentazione da allegare

Modello AA come sopra descritto e disponibile tra gli allegati;

  • Per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno valido ai fini dell'avvio di attività imprenditoriali o in corso di rinnovo secondo la normativa vigente;
  • Per le denunce di inizio attività in settori regolamentati (impiantistica, autoriparazione, pulizie, facchinaggio), la data di inizio attività non può in nessun caso essere precedente a quella di presentazione della pratica e, oltre alla normale modulistica prevista, va allegata anche la SCIA opportunamente predisposta e compilata, in formato PDF/A, sottoscritta dal dichiarante e responsabile tecnico (per tali modelli di SCIA vedi l'area del sito dedicata alle Attività Regolamentate);
  • Per le attività economiche artigiane soggette ad autorizzazione, a verifica requisiti o a presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ex art 19 L. 241/90, occorre allegare la documentazione relativa o riportare sulla modulistica gli estremi completi degli adempimenti svolti presso altri enti

Costi

I costi sono dovuti ai diritti di segreteria (vedi tabelle e norme vigenti) e imposta di bollo (quando dovuta).

In caso di omissione o ritardo della presentazione della comunicazione unica per le modificazioni relative ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ed accertate ai fini della modificazione o cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

Normativa

  • Legge Quadro n. 443 del 08/08/1985
  • Legge Regionale n. 1 del 09/02/2010

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