Consorzi fra Imprese Artigiane

All'Albo regionale delle imprese artigiane, suddiviso in sezioni provinciali, sono tenute ad iscriversi le imprese artigiane. I requisiti per l'iscrizione sono definiti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato).

Alla separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane.

La Regione può ammettere alle agevolazioni previste per le imprese artigiane i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, nel rispetto delle condizioni previste dall' articolo 6, comma 3, della legge n. 443 del 1985

Modalità operativa

Per le domande di iscrizione, modifica e cancellazione si veda la parte relativa alla voce "Iscrizione, modifiche e cancellazioni"

I consorzi sono tenuti a comunicare la cessazione o la perdita dei requisiti entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Normativa

  • Legge Quadro n. 443 del 08/08/1985
  • Legge Regionale n. 1 del 09/02/2010
  • Art. 11 L.R. 14 giugno 2024, n. 7

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pubblicato il 21/10/2019 ultima modifica 27/06/2024