Albo Regionale delle Imprese Artigiane

L'Albo Regionale delle Imprese Artigiane è conservato presso il Servizio regionale dell'artigianato di cui all'art.7 della Legge Regionale n.1/2010; le sezioni provinciali dell'albo sono istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti.

Dal 16 maggio 2011 sono soppresse le commissioni provinciali per l'artigianato (CPA) e con Decreto del Presidente della Regione n.47 del 07/04/2011 è stata costituita la nuova CRA.

La CRA (Commissione Regionale Artigianato) si occupa tra le altre cose di esprimere pareri in materia di artigianato, consultabili on line direttamente sul portale regionale.

Sono delegate alle Camere di Commercio le funzioni amministrative per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane presentate su istanza di parte attraverso la Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa.

Dal 1 aprile 2010 tutte le denunce artigiane devono essere presentate in modalità' telematica ai sensi dell'art. 9 della L. n. 40/2007.

Requisiti imprese artigiane

All'Albo delle Imprese Artigiane vengono iscritte le imprese che esercitano attività avente per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi.

Sono escluse le attività agricole, commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest'ultime.

Sono iscrivibili le imprese nelle quali sia presente e prevalente:

  • l'esercizio professionale e personale del titolare o dei soci
  • l'apporto del lavoro, anche manuale, nel processo produttivo rispetto al capitale investito
  • la piena responsabilità nella direzione e gestione dell'impresa

Destinatari

Sono iscrivibili le imprese che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della l. 443/85 costituite come:

  • impresa individuale;
  • s.n.c., purché la maggioranza dei soci - ovvero uno nel caso di due soci - svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • s.a.s., purché tutti i soci accomandatari svolgano lavoro personale nel processo produttivo;
  • s.r.l. unipersonali, purché il socio svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • s.r.l. con pluralità di soci, purchè la maggioranza dei soci - ovvero uno nel caso di due soci - svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società (assemblea e organo amministrativo);
  • società cooperative, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo
  • consorzi ( separata sezione - art. 6 l. 443/85).

Modalità operativa

Con l'entrata in vigore della l.r. n. 1/2010 l'unica modalità consentita per la presentazione delle istanze all’Albo Artigiani è quello della Comunicazione Unica, come previsto dall'art. 3 della citata legge regionale. La domanda può essere redatta attraverso Starweb

ComunicaStarWeb è un'applicazione web accessibile da internet che consente di compilare e spedire per via telematica pratiche di Comunicazione Unica a tutti gli enti interessati: Registro Imprese, Albo Imprese Artigiane, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Sportello Unico Attivita' Produttive. Per accedere a Starweb si utilizzano le credenziali di accesso a Telemaco.

Normativa

Azioni sul documento

pubblicato il 21/10/2019 ultima modifica 27/06/2024