Fondo nazionale per la Transizione Industriale

Domande dal 5 febbraio all'8 aprile 2025
Stato
Aperto
Tipologia di bando Agevolazioni, finanziamenti, contributi
Destinatari
  • Imprese
Ente
  • Invitalia
Data di pubblicazione 16/01/2025
Scadenza termini partecipazione 08/04/2025 12:00
Chiusura procedimento 09/04/2025

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale si rivolge alle imprese che investono nella tutela ambientale con l'obiettivo di ottenere una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa o di raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell'ambito dei propri processi produttivi.

L'incentivo punta a favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Per la prima attuazione degli interventi il Fondo (sportello 2023) era stato dotato di una dotazione finanziaria iniziale di 300 milioni di euro, poi integrata da ulteriori 150 milioni di euro.

Con la seconda attuazione degli interventi il Fondo può contare su una nuova dotazione di 400 milioni di euro previsti nell'ambito del PNRR Missione 1, Componente 2, Investimento 7 (Sotto investimento 1) "Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche".

Interventi ammessi

l Fondo finanzia progetti che hanno almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa - nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 38 e 38 bis del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (GBER) (Fondo Transizione industriale - Normativa) - o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l'ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all'installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento GBER;
  • uso efficiente delle risorse - attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 47 del GBER - o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

Gli investimenti devono perseguire, in via esclusiva, un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali.

Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente l'intervento. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.

I programmi di investimento devono:

  • essere avviati dopo la presentazione della domanda di accesso al Fondo;
  • prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro;
  • essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con un'eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro questo termine dovrà avvenire anche l'entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto delle agevolazioni;
  • rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni;
  • non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e risultare, inoltre, conformi alla normativa ambientale nazionale ed europea applicabile, nonché a quanto prescritto dalla circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22 e alle relative schede tecniche applicabili.

Per il rispetto del DNSH non sono in ogni caso ammissibili:

  • attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, a eccezione di alcune tipologie specifiche indicate nel decreto direttoriale;
  • attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, a eccezione di attività e attivi per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili;
  • attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, fatta eccezione per alcune specifiche azioni previste dal decreto direttoriale.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 7, del Decreto del 21 ottobre 2022, relative all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano:

  • suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell'investimento totale ammissibile);
  • opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell'investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
  • impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

Se l'impresa ha richiesto l'applicazione delle disposizioni di cui al Quadro Temporaneo sono considerati costi agevolabili i costi totali delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per realizzare i programmi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico.

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

  • spese relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto di formazione (viaggi, alloggio, materiali, forniture, ammortamento di attrezzature e strumenti utilizzati per la formazione, ecc.);
  • costi dei servizi di consulenza connessi alla formazione.

Agevolazione

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: Aiuti a favore della decarbonizzazione del "Quadro temporaneo".

Miglioramento efficienza energetica

Per gli investimenti relativi al miglioramento dell'efficienza energetica (art. 38 GBER) sono concesse agevolazioni pari al 30% delle spese ammissibili, se queste spese sono state individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario in assenza dell'aiuto.

Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C, della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027).

Se le spese ammissibili sono state determinate considerando il 100% dei costi totali di investimento, l'intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

Gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell'investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall'articolo 38 bis del Regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi.

La predetta intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C.

L'intensità dell'aiuto può essere aumentata di un ulteriore 15% se l'investimento determina un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente l'investimento.

Se viene richiesta l'applicazione della sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto per il 30% dei costi agevolabili.

Impianti da autoproduzione

Per gli investimenti relativi all'installazione di impianti da autoproduzione di energia sono concesse agevolazioni pari al:

  • 45% per gli investimenti nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
  • 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese.

Uso efficiente delle risorse

Per gli investimenti relativi all'uso efficiente delle risorse sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027).

Cambiamento del processo produttivo

Per gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e il valore dell'intensità è disciplinato dalla Carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.

Destinatari

Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale.

Il 50% delle risorse del Fondo è riservato alle imprese energivore (quelle inserite nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

Almeno il 40% delle risorse è destinato ai progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Modalità operativa

La domanda può essere presentata a partire dalle 12:00 del 5 febbraio 2025 fino alle 12:00 dell'8 aprile 2025, attraverso le modalità indicate sul sito di Invitalia al link:
Fondo transizione industriale - Presenta la domanda

Normativa

Fondo Transizione industriale - Normativa

Link

Fondo Transizione industriale

Contatti

Telefono 800 77 53 97 (numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00);

Accedendo dal link: Fondo transizione industriale - Per saperne di più