Esonero contributivo totale per i datori di lavoro che assumono i giovani under 36 fino al 30/06/2022
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Chiuso
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Tipologia di bando | Agevolazioni, finanziamenti, contributi |
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Data di pubblicazione | 16/02/2022 |
Chiusura procedimento | 30/06/2022 |
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, la legge di bilancio 2021 ha previsto un esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate anche a scopo di somministrazione, nel 2021 e nel primo semestre del 2022, ovvero fino al 30/6/2022.
L'incentivo spetta per nuove assunzioni di soggetti che, alla data dell'evento, non abbiano compiuto 36 anni di età e non abbiano mai avuto in precedenza contratti di lavoro a tempo indeterminato.
E' applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con vincolo associativo in una cooperativa.
L'esonero contributivo nel biennio 2021-2022 è riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui.
Restano esclusi:
- contratti di lavoro intermittente o a chiamata,
- il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale,
- prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale),
- rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
Durata dell'incentivo
L'esonero spetta per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data dell'evento incentivato, per i datori di lavoro della Regione Emilia Romagna.
Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
Destinatari
L'esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo:
- non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione,
- l'incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario.
Coordinamento con altri incentivi assunzioni
L'esonero contributivo under 36 introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con:
- l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di cinquanta anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012,
- l'incentivo all'assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020,
- nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra UE non convenzionati,
- con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia,
- non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, nello stesso periodo della c.d. Decontribuzione sud (articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021).
Normativa
- Legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 10-15, L. 30 dicembre 2020, n. 178)
- Circolare INPS n. 56 del 12.04.2021
- Messaggio INPS n. 3389 del 7 ottobre 2021
- Messaggio INPS n. 403 del 26 gennaio 2022
Link
- Inps
- Inps - Circolare n° 56 del 12-04-2021
- Inps - Messaggio n° 3389 del 07-10-2021
- Inps - Messaggio n° 403 del 26-01-2022
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Esonero contributivo totale per i giovani under 36