Art. 3 del D.L. 28 gennaio 2014 n. 4 Proroga dei termini di sospensione adempimenti e /o pagamenti per i soggetti colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014
La L. 28 marzo 2014 n. 50 ha convertito con modificazioni il D.L. 4/2014 prevedendo all’art. 3, co. 2 la proroga del termine di sospensione degli adempimenti e/o pagamenti per i soggetti colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 al 31 ottobre 2014.
La Giunta Camerale, nella riunione del 7 luglio 2014 ha di nuovo esaminato e valutato il predetto provvedimento e ha deliberato la proroga dei termini al 31 ottobre 2014 come nelle seguenti indicazioni operative:
- è sospeso sino al 31 ottobre 2014 il versamento del diritto annuale 2014 per le imprese che alla data del 17 gennaio 2014 avevano sede operativa nei comuni di cui all’art. 3,co.1, del D.L. 4/2014 ovvero i comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro.
Per le imprese aventi sede operativa in Modena nelle frazioni di San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, la sospensione è subordinata alla richiesta che dichiari l'inagibilità dell'azienda, verificata dall'autorità comunale, che trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. - non si applicano sanzioni ed interessi per i versamenti del diritto annuale, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. 4/2014 ( 29 gennaio 2014), se versati entro il 31 ottobre 2014, per le imprese che alla data del 17 gennaio 2014 avevano sede operativa nei comuni di cui all’art. 3,co.1, del D.L. 4/2014 ovvero i comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro.
Per le imprese aventi sede operativa in Modena nelle frazioni di San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, la sospensione è subordinata alla richiesta che dichiari l'inagibilità dell'azienda, verificata dall'autorità comunale, che trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni. - Sono sospesi sino al 31 ottobre 2014 i termini di presentazione delle istanze/denunce di iscrizione e/o deposito al Registro Imprese - compreso deposito bilanci - REA e Albo Imprese Artigiane scadenti nel periodo dal 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014 per le imprese che alla data del 17 gennaio 2014 avevano sede operativa nei comuni di cui all’art.3, co.1, del D.L. 4/2014 ovverosia i comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro.
Per le imprese aventi sede operativa in Modena nelle frazioni di San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, la sospensione è subordinata alla richiesta che dichiari l'inagibilità dell'azienda, verificata dall'autorità comunale, che trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
Applicando l'istituto della sospensione, il termine per l'adempimento amministrativo ricomincerà a decorrere dal giorno feriale successivo al 1 novembre 2014 e si andrà ad aggiungere al periodo di tempo già decorso prima del 17 gennaio 2014. Di conseguenza, se la somma dei due decorsi temporali supererà i trenta giorni rispetto all'adempimento eseguito dopo il 31 ottobre 2014, si procederà, in assenza di ulteriore sospensione o proroga termini, all'accertamento della sanzione. - Sono sospesi sino al 31 ottobre 2014 i termini di presentazione delle istanze/denunce di iscrizione e/o deposito al Registro Imprese - compreso deposito bilanci - REA e Albo Imprese Artigiane scadenti nel periodo dal 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014 se la pratica è presentata da professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori dei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione di cui all’art. 3 del D.L. 4/2014 rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
Per i soggetti aventi sede operativa in Modena nelle frazioni di San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, la sospensione è subordinata alla richiesta che dichiari l'inagibilità dell'azienda, verificata dall'autorità comunale, che trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
Applicando l'istituto della sospensione, il termine per l'adempimento amministrativo ricomincerà a decorrere dal giorno feriale successivo al 1 novembre 2014 e si andrà ad aggiungere al periodo di tempo già decorso prima del 17 gennaio 2014. Di conseguenza, se la somma dei due decorsi temporali supererà i trenta giorni rispetto all'adempimento eseguito dopo il 31 ottobre 2014, si procederà, in assenza di ulteriore sospensione o proroga termini, all'accertamento della sanzione. - Sono sospesi sino al 31 ottobre 2014 i termini per la presentazione della comunicazione annuale da parte dei soggetti iscritti al Registro AEE, della comunicazione annuale da parte dei soggetti iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori, della comunicazione annuale relativa all’immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti di carrozzeria, nonché del Modello Unico di Dichiarazione ambientale di cui alla L. 70/1994 (MUD) per i soggetti che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei comuni di cui all’art. 3,co.1, del D.L. 4/2014 ovvero i comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro.
Per i soggetti aventi sede operativa in Modena nelle frazioni di San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, la sospensione è subordinata alla richiesta che dichiari l'inagibilità dell'azienda, verificata dall'autorità comunale, che trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni. - Sono sospesi sino al 31 ottobre 2014 i termini per la presentazione della comunicazione annuale da parte dei soggetti iscritti al Registro AEE, della comunicazione annuale da parte dei soggetti iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori, della comunicazione annuale relativa all’immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti di carrozzeria, nonché del Modello Unico di Dichiarazione ambientale di cui alla L. 70/1994 (MUD) se la pratica è presentata da professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori dei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione di cui all’art. 3 del D.L. 4/2014 rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
Per le imprese aventi sede operativa in Modena nelle frazioni di San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, la sospensione è subordinata alla richiesta che dichiari l'inagibilità dell'azienda, verificata dall'autorità comunale, che trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
Ancorché non espressamente previsto dall’art. 3 del D.L. 28 gennaio 2014 n. 4, la Giunta camerale ha deliberato altresì di sospendere temporaneamente i termini di notificazione dei processi verbali di accertamento per violazioni amministrative già perfezionatesi alla data del 17 gennaio 2014 nonché delle ordinanze riconducibili alle funzioni ex U.P.I.C.A.. Tali misure verranno adottate a favore delle imprese che alla data del 17 gennaio 2014 avevano sede operativa nei comuni di cui all’art. 3, co.1, del D.L. 4/2014 ovverosia i comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro.
Per le imprese aventi sede operativa in Modena nelle frazioni di San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, la sospensione è subordinata alla richiesta che dichiari l'inagibilità dell'azienda, verificata dall'autorità comunale, che trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.