Archivio quesiti 2019
Quesito 52/2019
Domanda
Richiesta di parere su una contestazione fatta ad una azienda che deve effettuare lavori in appalto.
Il lavoratore ha frequentato il corso di formazione in data 30/09/2011 nel rispetto del Protocollo siglato tra l'AUSL di Reggio Emilia e le Associazioni di categoria.
In data 16/01/2017 ha frequentato il corso di aggiornamento di 6 ore ai sensi dell'Accordo Stato Regioni.
Si contesta al lavoratore che l'aggiornamento delle 6 ore della formazione è stato effettuato oltre i termini indicati dall'Accordo Stato Regioni (primo aggiornamento dopo formazione avvenuta antecedentemente l'Accordo).
Motivo della contestazione: il Committente dice che il limite temporale per effettuare l'aggiornamento era l' 11/01/2017 considerando la data di pubblicazione in G.U. l'11/01/2012.
Si chiede se in caso di scadenza dei termini si debba ritenere la formazione pregressa effettivamente nulla per cui si debba procedere ad una formazione ex-novo (formazione generale + formazione specifica) nel caso del primo rinnovo.
Risposta
Nel caso indicato si ritiene che non si debba procedere ad una formazione ex-novo del lavoratore. Il Committente ha la facoltà tuttavia di impedire l'accesso al cantiere dei lavori appaltati al lavoratore che non risulta in regola con la formazione, fino a quando il lavoratore non abbia completato l'aggiornamento.
In proposito si faccia riferimento all'INTERPELLO N. 17/2013 del 20/12/2013 nel quale si chiarisce che, nel caso di RSSP/ASPP o di CSE/CSP, il mancato aggiornamento comporta l'impossibilità di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento, mentre non è richiesto che venga effettuato nuovamente l'intero percorso di formazione.
(Dicembre 2019)
Quesito 51/2019
Domanda
Si chiede se sia possibile sostenere i corsi RSSP, primo soccorso e antincendio online ed in caso affermativo se esistano enti accreditati.
Risposta
Corsi per RSPP
La formazione per lo svolgimento del ruolo di RSPP/ASPP è disciplinata dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, entrato in vigore il 3 settembre 2016, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione. Il suddetto accordo consente l'utilizzo della modalità e-learning solo per il Modulo A (punto 6.1) secondo i criteri previsti nell'Allegato II. In riferimento si veda anche l'INTERPELLO N. 18/2016 del 25/10/2016 "Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza."
Nel caso di svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro del ruolo di RSPP, la formazione del Datore di Lavoro è disciplinata dall'art. 34 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni n. 223 del 21 dicembre 2011, in base al quale l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito solo per il MODULO 1 (NORMATIVO) e per il MODULO 2 (GESTIONALE), e deve rispettare le condizioni dell'Allegato I di tale Accordo.
Relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP è invece consentita la modalità e-learning, anche nel caso di svolgimento diretto del ruolo di RSPP da parte del Datore di Lavoro, come indicato dalla tabella "CORSI DI AGGIORNAMENTO" dell'allegato V dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sopra citato.
Corsi per addetti al primo soccorso
Sono disciplinati dall'art. 45 del D.lgs. 81/08 e dal DM 15 luglio 2003, n. 388. Non è consentita la modalità e-learning, nemmeno per i corsi di aggiornamento. Si veda in proposito anche la tabella "CORSI DI FORMAZIONE BASE - II" dell'allegato V dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sopra citato.
Corsi per addetti alla gestione della emergenza incendio
Sono disciplinati dall'art. 37 comma 9 del D.lgs. 81/08 e dal D.M. 10 marzo 1998 - allegato IX. Non è consentita la modalità e-learning. Si veda in proposito anche la tabella "CORSI DI FORMAZIONE BASE - II" dell'allegato V dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sopra citato.
Enti accreditati
L'elenco degli organismi di formazione accreditati dalla Regione Emilia Romagna è pubblicato sul sito istituzionale della Regione stessa (https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/enti-formazione-accreditati/enti-di-formazione-accreditati). Nell'elenco è indicato anche se l'ente è accreditato per la formazione in modalità e-learning.
(Dicembre 2019)
Quesito 50/2019
Domanda
In una azienda un lavoratore impiegato soffre di periodiche crisi epilettiche che si manifestano improvvisamente e mettono a repentaglio la sua incolumità fisica. I suoi colleghi di ufficio si trovano spesso in difficoltà a gestirla, perché incappa in reazioni violente e spesso difficili da sedare e controllare.
In un caso come questo i lavoratori suoi colleghi, pur nel rispetto della privacy, debbono essere preventivamente informati e deve essere elaborata una specifica procedura insieme al medico competente, RSPP ed RLS ?
Risposta
Premesso che nel quesito non viene specificato il tipo di lavoro effettuato dal lavoratore affetto da epilessia, anche se sembrerebbe trattarsi di lavoro impiegatizio in ufficio, dando inoltre per scontato che il medico competente abbia già espresso un giudizio di idoneità specifica alla mansione congruo con le condizioni di salute del lavoratore qualora nella mansione siano presenti condizioni di rischio, si ritiene che non sia necessario mettere a punto una specifica procedura da condividere con il medico competente, il RSPP ed il RLS.
Infatti, a fronte del verificarsi di una crisi epilettica, questa evenienza dovrà essere gestita come qualsiasi altra situazione di malore che si verifichi in azienda e precisamente:
- i colleghi di ufficio del lavoratore epilettico dovranno chiamare l'addetto designato al primo soccorso,
- l'addetto al primo soccorso, che dovrebbe essere stato formato in merito a simili evenienze nel corso di formazione specifico effettuato ai sensi dell'art. 37 co.9 del D.LGS 81/08 e del DM 388/03, si preoccuperà di assistere il lavoratore in attesa che intervengano i sanitari del 118 da lui chiamati.
(Dicembre 2019)
Quesito 49/2019
Domanda
Si chiede se il datore di lavoro che utilizzi piattaforme e carrelli elevatori debba essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e drug test.
Risposta
Il D.Lgs. 81/08 prevede che siano soggetti a sorveglianza sanitaria esclusivamente i lavoratori, come indicato all'art.2 comma 1 lettera m) che definisce la «sorveglianza sanitaria» come "insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa".
I datori di lavori non sono quindi di norma soggetti alla sorveglianza sanitaria, né esistono disposizioni particolari che estendono l'obbligatorietà al datore di lavoro.
Inoltre, considerato che:
- è il Datore di Lavoro che comunica al Medico Competente l'elenco dei dipendenti che fanno uso delle suddette attrezzature (carrelli elevatori e PLE - ad esclusione di quelle manovrate solo da terra)
- il Medico Competente effettua "a sorpresa" gli accertamenti per verificare la non assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e di sostanze stupefacenti
- fermo restando il divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e di sostanze stupefacenti da parte di TUTTI i conducenti delle suddette attrezzature, incluso il Datore di Lavoro,
quest'ultimo non ha l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria inclusi gli accertamenti per verificare la non assunzione di bevande alcoliche/superalcoliche e di sostanze stupefacenti..
(Novembre 2019)
Quesito 48/2019
Domanda
Sottopongo la scheda di sicurezza in allegato.
Chiedo se è ammissibile non riportare nulla nella sezione 3 come composizione chimica e segnalo che molti parametri in sezione 9 sono assenti.
Si chiede se sia corretto prendere la scheda tal quale dal fornitore o se sia opportuno fare ulteriori approfondimenti ed in caso affermativo indicare quali.
Risposta
Ai sensi dell'art.31 del Regolamento REACH, per tale miscela il fornitore non ha l'obbligo di trasmettere, nemmeno su richiesta del destinatario, una Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) redatta ai sensi dell'Allegato II del Regolamento stesso.
Considerato quindi che la SDS non è dovuta, il fornitore non è tenuto a comunicare le informazioni previste dalla SDS e, nello specifico, non è tenuto a fornire le informazioni previste dalla sezione 3 e dalla sezione 9 della SDS.
Per ulteriore precisione, il documento dato dal fornitore non dovrebbe essere caratterizzato come Scheda di Dati di Sicurezza. Si evidenzia tuttavia che molto spesso i destinatari di sostanze e miscele pretendono dal loro fornitore una SDS, anche nei casi in cui non è dovuta: il risultato è che il fornitore, per accontentare il cliente, fornisce una SDS sostanzialmente "vuota" di informazioni.
Si precisa infine che quanto sopra riguarda la valutazione della SDS fornita in allegato al quesito. Se si volesse verificare la correttezza dei dati forniti, e quindi l'effettiva composizione e classificazione del prodotto, sarebbe necessario un controllo analitico, volto ad individuare tipologia e quantità dei singoli componenti della miscela.
Di seguito si propone un approfondimento delle prescrizioni previste dal Regolamento REACH in materia di SDS.
La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) di una sostanza/miscela è disciplinata dal Regolamento REACH (Regolamento CE 1907/2006 così come modificato dal Regolamento UE 2015/830) ed in particolare dall'art.31 "Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza" e dall'Allegato II "Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza" del suddetto Regolamento.
L'art. 31 del Regolamento REACH stabilisce che:
- il fornitore di una sostanza/miscela ha l'obbligo di trasmettere al destinatario una Scheda di Dati di Sicurezza, compilata secondo l'Allegato II del Regolamento REACH, quando:
a) la sostanza o la miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008);
oppure
b) la sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);
oppure
c) la sostanza è inclusa nella cosiddetta Candidate List (cioè l'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1). - il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una Scheda di Dati di Sicurezza, compilata a norma dell'allegato II, se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:
a) in una concentrazione individuale pari o superiore all1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2% in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente;
oppure
b) in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento, è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) o che è stata inclusa nella Candidate List;
oppure
c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.
Dall'analisi della SDS fornita con il quesito, si evince che:
- il prodotto è una miscela (in quanto alla sottosezione 3.1 si dice N.A., mentre alla sottosezione 3.2 si dice che non ci sono componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP);
- la miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento CLP (sottosezione 2.1);
- la miscela non è PBT né vPvB (sottosezione 2.3);
- la miscela non contiene sostanze in Candidate List;
- la miscela non contiene sostanze che presentano rischi per la salute umana o l'ambiente, in una concentrazione individuale pari o superiore all1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2% in volume per le miscele gassose;
- la miscela non contiene sostanze cancerogene di categoria 2 o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2 o sensibilizzanti della pelle di categoria 1 o sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 o che hanno effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento, né sostanze PBT o vPvB o incluse nella Candidate List, in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose;
- la miscela non contiene sostanze per le quali la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.
In caso di sostanze o miscele per le quali non è prevista la SDS, il fornitore è tenuto comunque a fornire al destinatario le informazioni di cui all'art. 32 "Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza" ed in particolare:
a) il numero o i numeri di registrazione delle sostanze, se disponibili (ricordiamo che la registrazione va fatta indipendentemente dalla pericolosità della sostanza, se prodotto o importata in quantità superiore ad 1 t/anno, fatte salve le esclusioni previste dal Regolamento)
b) se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate;
c) precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte a norma del titolo VIII;
d) ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.
(Novembre 2019)
Quesito 47/2019
Domanda
Quesito in merito all'autonomina di un datore di lavoro, come RSPP, rispetto all'applicazione dell'allegato II del D.Lgs. 81/2008.
Nella fattispecie si tratta di una concessionaria auto, quindi attività commerciale anche da codice Ateco attribuitole dalla CCIAA, che supera (di poco) peraltro le 30 unità come lavoratori.
Dal momento che non è configurabile come azienda artigianale o industriale, bensì commerciale, si può considerare la soglia oltre la quale non può essere nominato il datore di lavoro come RSPP i 200 addetti?
Risposta
Sì, il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti del RSPP.
Infatti, trattandosi di attività commerciale, in base all'allegato II del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro può autonominarsi RSPP fino a 200 dipendenti.
Se anche vi fosse una attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, svolta in una officina connessa alla concessionaria (come spesso capita), allora per gli addetti all'officina la tipologia di rischi sarebbe assimilabile a quella di attività "artigianali" ed in tal caso il limite sarebbe di 30 dipendenti. Poiché però la concessionaria citata supera di poco i 30 dipendenti, si ritiene che sia in presenza che in assenza dell'officina di riparazione/manutenzione autoveicoli il Datore di Lavoro possa svolgere il ruolo di RSPP.
(Novembre 2019)
Quesito 46/2019
Domanda
Per un carrello retrattile senza portiere è obbligatoria la presenza e l'uso della cintura di sicurezza da parte del conducente a fronte del rischio ribaltamento?
Il costruttore dichiara solo che in caso di ribaltamento l'operatore deve tenersi saldamente stretto al volante.
Risposta
Considerato che per un carrello elevatore retrattile esiste il rischio di ribaltamento ed il conseguente rischio di schiacciamento/intrappolamento del conducente, è obbligatoria l'adozione di misure di prevenzione ovvero:
1. se il carrello è dotato di cabinatura, sarà sufficiente garantire la chiusura in marcia delle porte della cabina
altrimenti
2. si dovrà adottare un sistema di ritenuta del conducente
Nel caso specifico, poiché il carrello retrattile "è senza portiere" cioè è privo di cabinatura, è obbligatoria la presenza e l'uso della cintura di sicurezza da parte del conducente. La misura indicata dal costruttore, e cioè che in caso di ribaltamento l'operatore dovrà tenersi saldamente stretto al volante, non è da ritenersi sufficiente.
(Novembre 2019)
Quesito 44/2019
Domanda
Sono a richiedere se la corretta interpretazione dell'articolo 76 comma 2 lettera c) del D.lgs. n° 81/2008 (i DPI devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore) comporti l'obbligo per il datore di lavoro di fornire non solo la calzatura antinfortunistica ma anche il plantare qualora quest'ultimo sia prescritto in sede di giudizio di idoneità dal Medico Competente aziendale.
Si richiede altresì conferma in merito all'obbligo a carico del datore di lavoro di fornire calzature antinfortunistiche compatibili con l'utilizzo di plantari nel caso in cui il lavoratore sia già in possesso di tali ausili ortopedici per problematiche pregresse."
Risposta
Il plantare ortopedico non rappresenta un DPI ma un dispositivo medico finalizzato ad adattare la calzatura alle esigenze del lavoratore in caso di patologie del piede congenite o acquisite.
La necessità di plantari ortopedici per le calzature di sicurezza deve essere valutata dal medico competente nell'ambito della valutazione dell'idoneità lavorativa alla mansione specifica.
Il datore di lavoro, nel caso in cui il medico competente prescriva nel giudizio di idoneità l'uso di plantare da inserire nelle calzature antinfortunistiche, in forza dell'art. 76 comma 2 lettera c e d del D.lgs. n° 81/2008 ("i DPI devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore") ha l'obbligo di fornire scarpe adatte, se necessario anche individualizzate, che tengano conto della necessità del lavoratore di indossare i plantari e che quindi ne consentano l'utilizzo ottimale. Le caratteristiche tecniche e di adeguatezza delle calzature andranno indicate dal medico competente nel giudizio di idoneità anche sulla base della valutazione del rischio, tenendo conto delle indicazioni dello specialista.
Il costo del plantare, che deve essere considerato un "adeguamento" di un DPI alle condizioni specifiche di salute di un lavoratore, è a carico del datore di lavoro nel caso in cui esso sia ad uso esclusivo delle calzature da lavoro, o perché è richiesto solo per la calzatura antinfortunistica o perché non risulta possibile il trasferimento del plantare già in uso al lavoratore dalla scarpa civile a quella da lavoro.
Il datore di lavoro non sarà obbligato a sopportarne gli oneri se invece il lavoratore usa il plantare anche nelle calzature ad uso civile e lo stesso può essere trasferito dalla scarpa civile alla calzatura da lavoro, ovviamente scelta con le modalità sopra descritte.
Nella valutazione di questi aspetti andrà coinvolto il medico competente.
(Novembre 2019)
Quesito 45/2019
Domanda
La Croce Blu che accetta dei lavoratori socialmente utili mandati dal tribunale per effettuare lavori di giardinaggio, lavaggio ambulanze ecc in merito al d.lgs. 81/08 a quali adempimenti sono soggetti?
Risposta
L'Articolo 2 del D.Lgs. 81/08 definisce "lavoratore" la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari." Al lavoratore così definito è equiparato, tra gli altri, il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e s.m.i., "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196" ovvero il lavoratore socialmente utile.
Poiché quindi i lavoratori socialmente utili sono da considerarsi lavoratori a tutti gli effetti, il Datore di Lavoro dell'organizzazione presso cui essi svolgono l'attività (Croce Blu nel caso specifico) è soggetto a tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 (valutazione dei rischi, nomina RSPP, nomina MC e sorveglianza sanitaria se la valutazione dei rischi lo richiede, nomina addetti antincendio e primo soccorso, formazione e informazione, fornitura dei DPI, ecc.).
Si rammenta tuttavia che, ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 81/08, ai fini della determinazione del computo dei lavoratori (ovvero del numero di lavoratori dal quale il decreto legislativo 81/08 fa discendere particolari obblighi) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili non sono computati.
(Novembre 2019)
Quesito 43/2019
Domanda
DM 388/2003 - Il Rspp chiede un parere in merito ai contenuti delle cassette di primo soccorso.
Un Rspp di una azienda metalmeccanica della provincia di Modena ha integrato il numero delle cassette di primo soccorso in un capannone in cui lavorano contemporaneamente circa 40-50 persona.
Due cassette c'erano già: una nello spogliatoio maschile ed una nello spogliatoio femminile. C'era già anche una cassetta portatile. Il Rspp ha aggiunto due cassette da dislocare nel reparto.
Segnala di avere incontrato difficoltà, in quanto il responsabile di produzione senza dire nulla le ha spostate dal reparto agli spogliatoi.
Risposta
La normativa (D.M. 388/2003 e D.Lgs. 81/08) non specifica la collocazione delle cassette di pronto soccorso e/o dei pacchetti di medicazione, l'unico riferimento lo si trova all'art. 2 del DM 388/2003 nel quale si afferma che tali presidi devono essere collocati in luoghi facilmente accessibili ed individuabili con segnaletica appropriata.
Pertanto la collocazione delle cassette di pronto soccorso all'interno degli spogliatoi e/o all'interno di un reparto produttivo è accettabile, purché tale collocazione sia adeguatamente segnalata e facilmente accessibile, anche in relazione alle dimensioni aziendali.
In proposito si rammenta che ogni sede dell'azienda con diversa ubicazione territoriale risulta assimilabile ad unità produttiva.
(Ottobre 2019)
Quesito 42/2019
Domanda
Ho una ditta che assumerà un lavoratore con contratto di telelavoro e lavorerà da casa. Ho un dubbio sulla formazione che deve fare il lavoratore: mentre per i lavoratori a domicilio l'81 all'Art. 3 comma 9 dice esplicitamente che devono ricevere formazione secondo artt 36 e 37, per il telelavoro (art. 3 comma 10) si fa riferimento all'applicabilità del Titolo VII (e relativa formazione specifica) e poi si parla genericamente di: "I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali" come devo interpretare questo passaggio?
Devono, comunque, analogamente ai lavoratori a domicilio, fare anche loro i corsi dell'Accordo Stato Regioni, oppure devono ricevere formazione specifica per l'uso dei videoterminali e per il resto è sufficiente una informativa generale?
Risposta
Considerato che l'art. 3 "Campo di applicazione" del D.Lgs. 81/08 definisce e distingue:
- al comma 9 gli obblighi per i lavoratori a domicilio, per i quali trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08
- al comma 10 gli obblighi per i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico
ai lavoratori che effettuano il telelavoro, anche da casa, si applicano unicamente le disposizioni richiamate dal comma 10 dell'art. 3 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare:
a) il datore di lavoro informa i lavoratori circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
b) il datore di lavoro applica le misure previste dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08
c) in materia di informazione e formazione trova applicazione l'art.177 del D.Lgs. 81/08, pertanto il datore di lavoro deve fornire informazioni ed assicurare ai lavoratori una formazione adeguata: 1) sulle misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174 del D.Lgs. 81/08; 2) sulle modalità di svolgimento dell'attività; 3) sulla protezione degli occhi e della vista.
(Ottobre 2019)
Quesito 40/2019
Domanda
Stando all'art. 2 del D. Lgs. 81/08 che equipara al lavoratore "il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso", una società cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg. del Codice Civile, che non ha dipendenti e/o subordinati e nella quale i componenti del Consiglio di Amministrazione non prestano personalmente attività per conto della cooperativa ma sono amministratori di imprese a loro volta associate alla cooperativa, è tenuta ad elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi, sebbene sorvegli sul rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da parte di tutte le imprese e di tutti i lavoratori autonomi cooperanti e abbia acquisito copia delle valutazioni dei rischi di ciascuna ditta e di quant'altro pertinente?
In caso di obbligatorietà, il D.V.R. della cooperativa deve contemplare le attività effettuate da ciascuna delle imprese associate in cooperativa?
Risposta
Considerato che:
- l'art. 2 del D. Lgs. 81/08 equipara al lavoratore "il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso"
la suddetta società cooperativa a mutualità prevalente non è tenuta ad elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi in quanto:
- non ha dipendenti né lavoratori subordinati
- i soci (componenti del Consiglio di Amministrazione) non prestano personalmente attività per conto della cooperativa
Gli obblighi di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori rimangono in capo a ciascuna impresa cooperante e a ciascun lavoratore autonomo cooperante.
(Ottobre 2019)
Quesito 39/2019
Domanda
La guida di trattori elettrici utilizzati per il traino di merci su carri (come da foto) è una attività che deve essere compresa nell'allegato I dell'accordo Stato Regioni del 30.10.2017 n. 99 e nell'allegato I dell'accordo Stato Regioni del 16.3.2006 n. 2540?
Risposta
La guida di trattori elettrici utilizzati per il traino di merci su carri (come da foto) è ricompresa:
1. Nell'allegato I dell'accordo Stato Regioni del 30.10.2017 n. 99 al punto 2 (Mansioni inerenti le attività di trasporto) lettera n) (addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci);
2. Nell'allegato I dell'accordo Stato Regioni del 16.3.2006 n. 2540 al punto 8 (Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto) lettera p) (addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci).
(Settembre 2019)
Quesito 38/2019
Domanda
Buongiorno,
a fronte di un'assunzione da parte di un libero professionista di un dipendente, lo stesso ricade e deve adempiere a tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (fare la valutazione del rischio, nominare RSPP, ecc…)?
Risposta
Nella situazione descritta, ai sensi dell'art.2 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs.81/08, il libero professionista diviene "datore di lavoro" in quanto assume un dipendente, mentre quest'ultimo rientra appunto nella definizione di "lavoratore".
Trovano quindi applicazione le disposizioni del D.Lgs. 81/08, tra cui la valutazione dei rischi, la nomina del RSPP, la formazione e informazione del lavoratore, la gestione delle emergenze incluse la nomina e la formazione degli addetti al primo soccorso e antincendio, ecc.
Considerata la tipologia di azienda ed il numero di dipendenti, il libero professionista potrà usufruire delle seguenti "semplificazioni":
- svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, previa frequenza degli specifici corsi di formazione (art. 34 del D.Lgs. 81/08)
- effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08); si rammenta che il documento di valutazione dei rischi deve essere elaborato entro 90 giorni dall'inizio dell'attività e cioè, nel caso specifico, dalla data di assunzione del dipendente (art. 28 comma 3-bis del D.Lgs.81/08)
- in base agli esiti della valutazione dei rischi, dovrà essere eventualmente attivata la sorveglianza sanitaria del lavoratore (preventiva e periodica)
- non è dovuta la riunione periodica al di sotto dei 15 dipendenti (art. 35 del D.Lgs. 81/08)
- non è dovuta la redazione del piano di emergenza al di sotto dei 10 dipendenti (art. 5 del D.M. 10 marzo 1998), ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
(Agosto 2019)
Quesito 37/2019
Domanda
Un'azienda utilizza un trattore agricolo esclusivamente per il traino di rimorchi entro l'area aziendale e non viene utilizzata la presa di forza del trattore e non vengono utilizzate attrezzature aggiuntive ad esclusione del rimorchio.
L'addetto che guida il trattore deve essere in possesso dell'abilitazione prevista dall'accordo stato regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 relativamente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08 e smi?
Oppure può essere sufficiente la patente di guida?
Risposta
L'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 n. 53/CSR individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In particolare l'allegato A del suddetto Accordo al punto 1 individua le attrezzature di lavoro tra le quali, al punto 1.1. lettera f), figurano i trattori agricoli o forestali, così definiti: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate, ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.
Relativamente al quesito posto, il conducente del trattore deve possedere la formazione prevista dall'Accordo sopra citato, in quanto il trattore agricolo o forestale rientra tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, indipendentemente dall'uso della presa di forza, e quindi anche nel caso di semplice traino di rimorchi.
Si precisa inoltre che:
- l'abilitazione è richiesta sia per gli operatori sia per i soggetti individuati dall'articolo 21 del d.lgs. 81/08 (lavoratori autonomi, componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti)
- chi guida il trattore deve essere sottoposto alla visita medica preventiva/periodica per accertare l'assenza di assunzione di alcool e droghe (drug test).
(Agosto 2019)
Quesito 36/2019
Domanda
In riferimento alla marcatura obbligatoria dei DPI prevista dal Regolamento 2016/425 e alla necessità di utilizzare un DPI idoneo anche al contatto alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 1935/2004 (es. guanto per contatto e manipolazione carni o pesce fresco), è obbligatoria la presenza del marchio di idoneità al contatto alimentare anche sul DPI stesso insieme agli altri marchi (es. resistenza meccanica) o è sufficiente che questo sia riportato nella scheda tecnica del DPI?
Risposta
Premesso che l'etichettatura prevista dal Regolamento (CE) N. 1935/2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari:
- ha la funzione di agevolare l'impiego corretto dei materiali e degli oggetti da parte degli utilizzatori e che le modalità secondo cui l'etichettatura deve essere realizzata possono variare in funzione dell'utilizzatore (considerando n.16 del suddetto Regolamento),
- non deve essere fuorviante i consumatori,
- è regolamentata dall'articolo 15 del suddetto Regolamento,
i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell'immissione sul mercato devono essere corredati di informazioni tra cui la dicitura "per contatto con i prodotti alimentari" o un'indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra) o il simbolo
Nel caso di vendita al dettaglio le informazioni di cui sopra sono visibili:
a) sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi;
o
b) su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi;
o
c) su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti.
Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, le informazioni di cui sopra sono visibili:
a) sui documenti di accompagnamento;
o
b) sulle etichette o sugli imballaggi;
o
c) sui materiali e sugli oggetti stessi.
Pertanto, considerato quanto sopra, si ritiene che il simbolo non debba essere obbligatoriamente riportato sul guanto ma possa essere riportato sull'imballaggio o sulla documentazione informativa che accompagna il DPI stesso; inoltre tale simbolo potrebbe essere sostituito dalla dicitura "per contatto con i prodotti alimentari".
(Agosto 2019)
Quesito 35/2019
Domanda
In qualità di progettista di un intervento di rifacimento di una pavimentazione stradale carrabile, di proprietà privata (2 enti proprietari in qualità di frontisti) ad uso pubblico, chiedo se è corretto considerare non necessario l'incarico di un coordinatore per la sicurezza che rediga il PSC nel caso in cui l'opera sia eseguita da una ola ditta, con meno di 200 u/g. Nell'area di intervento sono presenti due griglie carrabili in metallo che danno aria e luce ai locali interrati (h. 250cm circa) e che probabilmente dovranno essere aperte in alcuni momenti.
Durante i lavori, l'area d'intervento sarà chiusa al transito dei veicoli. L'importo dei lavori è inferiore a 20.000€.
Uno dei committenti è un ente pubblico per cui richiede un progetto esecutivo completo dei necessari elaborati.
Risposta
La condizione che fa scattare l'obbligo di nomina del CSP e del CSE in capo al Committente/Responsabile dei Lavori è quella prevista dall'art. 90 comma 3 del D.Lgs.81/08, ovvero "la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea".
Poiché nel caso descritto l'opera viene eseguita da una sola ditta, è corretto considerare non necessario l'incarico di un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che rediga il PSC.
Qualora nel corso dei lavori si verifichi la condizione di presenza di almeno due imprese esecutrici (ad esempio per un sub-appalto) allora il Committente/Responsabile dei Lavori dovrà nominare un CSE, il quale dovrà redigere un PSC.
(Luglio 2019)
Quesito 34/2019
Domanda
Vi pongo un quesito in tema di cassette di pronto soccorso per ovviare al "saccheggio" dei presidi che comporta l'assenza dei presidi necessari per le maestranze in caso di necessità.
Un'azienda mi chiede se è consentito procedere alla chiusura della cassetta di pronto soccorso aziendale mediante apposita chiavetta a disposizione dei soli addetti al primo soccorso, onde garantire la custodia della stessa e la conservazione/reintegrazione del contenuto della medesima.
Estendo il quesito ad aziende di grandi dimensioni dove sono presenti più cassette e circa 10-15 addetti al pronto soccorso. La chiave può essere conservata soltanto dai caporeparto o in loro assenza dai capoturno del reparto visto che sono risultano anche addetti al pronto soccorso? Infine, mi chiedo se tutti i presidi si trovassero all'interno di un armadio chiuso a chiave e i possessori di chiavi sono i capireparto o capoturno, piuttosto che distribuire le cassette nei vari reparti ?
Risposta
Nella predisposizione delle misure di primo soccorso (art. 45 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 388/2003) il datore di lavoro tiene conto delle valutazioni espresse dal medico competente e dalle risultanze della valutazione dei rischi.
Tra le misure da adottare è prevista la messa a disposizione di una o più cassette di pronto soccorso.
Nulla vieta che tali cassette possano essere chiuse a chiave e che le chiavi siano consegnate agli addetti al primo soccorso.
Ovviamente va garantito il loro facile uso e la tempestività nell'accesso al contenuto (questi aspetti possono essere meglio chiariti all'interno del piano di gestione delle emergenze e primo soccorso di cui tutti i lavoratori devono essere messi a conoscenza).
(Luglio 2019)
Quesito 33/2019
Domanda
Nel 2016 Vi abbiamo posto un quesito al quale avete gentilmente risposto come segue:
Quesito in merito alla applicabilità del D. Lgs. 81/08:
in una Società in Nome Collettivo, costituita da 3 soci con pari poteri (ma potrebbero essere anche più), tutti e 3 rappresentanti legali e senza individuazione espressa della figura del datore di lavoro, senza dipendenti, si applica il D. Lgs. 81/08?
Nello specifico, hanno l'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ecc.?
Devono fare quindi anche i corsi in materia di sicurezza per lavoratori secondo l'Accordo Stato Regioni?
Risposta
Nel caso indicato (ovviamente solo se i soci sono lavoratori) è necessario individuare la figura del datore di lavoro (ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro) attraverso un atto formale.
In questo caso gli altri due soci diventano, di fatto, lavoratori (anche se non subordinati); si applicano a questo punto tutte le norme indicate nel D. Lgs. 81/08, tenendo conto per quanto possibile della tipologia di rischio presente in azienda e delle dimensioni della stessa.
La mancata individuazione del datore di lavoro complicherebbe la questione in quanto tutti e 3 i soci sarebbero anche datori di lavoro e lavoratori insieme, applicandosi comunque il D. Lgs. sopracitato.
(Novembre 2016)
Ora, anche se a distanza di tempo, Vi chiediamo se è possibile avere un riferimento normativo a supporto della frase "è necessario individuare un datore di lavoro", poiché pare che sia invece facilmente contestabile. Se i 3 soci in questione rimanessero tutti e 3 datori di lavoro potrebbe forse non applicarsi il D. Lgs. 81/08.
Risposta
Se sono soci lavoratori il D. Lgs. 81/08 si applica comunque (si spera che sia stato applicato in questi anni).
L'indicazione a individuare un unico datore di lavoro aveva soprattutto motivazioni organizzative e semplificative nell'applicazione delle norme e nell'adozione di misure preventive e protettive.
Se rimangono 3 datori di lavoro tutti e 3 sono soggetti agli obblighi previsti (nomine delle altre figure, valutazione dei rischi...) e rispondono tutti di eventuali violazioni.
(Luglio 2019)
Quesito 32/2019
Domanda
Un docente che dovesse tenere erogare la formazione relativa ad un'area traversale non specificatamente in materia di sicurezza, che può comunque valere come aggiornamento RSPP o ASPP (esempio formazione manageriale in materia di team building, comunicazione, ecc.) in quanto tale materia ha degli aspetti legati a questi ambiti, deve possedere specifici requisiti come i docenti che erogano la formazione sulla sicurezza del lavoro (per i quali valgono quelli previsti dal decreto interministeriale del marzo 2013)?
Risposta
I requisiti specifici per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (contenuti nel Decreto interministeriale del 6 marzo 2013) sono riferiti esclusivamente alla formazione prevista dall'art 34 (datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP) e dall'art. 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).
(Luglio 2019)